(CODICE CIVILE-art. 530)
                              Art. 530. 
 
                  (Pagamento dei debiti ereditari). 
 
  Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati, previa autorizzazione del pretore. 
 
  Se pero' alcuno dei creditori o dei  legatari  fa  opposizione,  il
curatore non puo' procedere ad alcun pagamento,  ma  deve  provvedere
alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e
seguenti.