Art. 530. (Pagamento dei debiti ereditari). Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore. Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.