Art. 28 Sistemi di ricerca spaziale 1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.