Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale) 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. 2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'. 3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.