(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 8)
                               Art. 8 
(Comunicazione  dei  dati  tra  soggetti   del   Sistema   statistico
                             nazionale) 
 
 
  1.  La   comunicazione   di   dati   personali,   privi   di   dati
identificativi, tra i soggetti del sistema  statistico  nazionale  e'
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento
delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente
determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto  dei
principi di pertinenza e di non eccedenza. 
  2.  La  comunicazione  anche  dei  dati  identificativi  di  unita'
statistiche tra  i  soggetti  del  sistema  statistico  nazionale  e'
consentita, previa motivata richiesta in  cui  siano  esplicitate  le
finalita' perseguite ai sensi del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di  ricerca  scientifica  per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,  qualora
il richiedente dichiari che non sia possibile  conseguire  altrimenti
il medesimo  risultato  statistico  e,  comunque,  nel  rispetto  dei
principi di pertinenza e di stretta necessita'. 
  3. I dati comunicati ai sensi  dei  commi  1  e  2  possono  essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole
finalita' perseguite ai sensi del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di  ricerca  scientifica  per
gli enti di cui all'art. 2  del  decreto  legislativo  medesimo,  nei
limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della  Legge
e successive modificazioni e integrazioni.