Art. 352 Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale 1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facolta' di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'opera.
Nota all'art. 352: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141.