Art. 352
 Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

1.  Per  la  localizzazione  di  tutte le opere che siano qualificate
dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano
comunque  destinate  alla difesa nazionale non occorre l'accertamento
di  conformita'  urbanistica  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2.  La  regione  o  la  provincia autonoma interessata o il Ministero
della difesa hanno facolta' di acquisire il parere del Comitato misto
paritetico  di  cui  all'articolo  322, in ordine alla compatibilita'
urbanistica dell'opera.
 
          Nota all'art. 352:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   383   (Regolamento   recante   disciplina  dei
          procedimenti  di  localizzazione  delle  opere di interesse
          statale),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141.