Art. 353
     Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  352  non  occorre  titolo
abilitativo  edilizio  per  la  realizzazione  di opere del Ministero
della  difesa  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2.  Si  applica  l'articolo  106  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del
genio militare.
 
          Nota all'art. 353:
             -  Il  testo degli articoli 7, comma 1, lettera b) e 106
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A), pubblicato nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  20
          ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
             «Art.    7    (Attivita'    edilizia   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del
          presente titolo per:
             b)  opere  pubbliche,  da  eseguirsi  da amministrazioni
          statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
          opere  pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
          enti  istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
          di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
          le  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ai  sensi del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          383, e successive modificazioni; ».
             «Art.  106  (Esenzione  per  le opere eseguite dal genio
          militare).  -  1.  Per  le opere che si eseguono a cura del
          genio  militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle
          sezioni   II   e   III  del  presente  capo  e'  assicurata
          dall'organo   all'uopo   individuato  dal  Ministero  della
          difesa.».