Art. 353 Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.
Nota all'art. 353: - Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b) e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, e' il seguente: «Art. 7 (Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; ». «Art. 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare). - 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.».