Art. 354
   Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

1.  Agli  alloggi  di servizio per il personale militare e alle opere
destinate  alla  difesa  nazionale,  incidenti  su  immobili  o  aree
sottoposti  a  tutela  paesaggistica,  si  applica l'articolo 147 del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio.
 
          Nota all'art. 354:
             -  Il  testo  dell'art.147  del  decreto  legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni  culturali e del
          paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della L. 6 luglio
          2002,  n.  137),  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  febbraio  2004,  n. 45, e' il
          seguente:
             «Art.  147  (Autorizzazione  per  opere  da eseguirsi da
          parte   di   amministrazioni  statali).  -  1.  Qualora  la
          richiesta  di  autorizzazione  prevista  dall'articolo  146
          riguardi  opere  da  eseguirsi  da parte di amministrazioni
          statali,  ivi  compresi  gli  alloggi  di  servizio  per il
          personale  militare,  l'autorizzazione  viene rilasciata in
          esito  ad  una conferenza di servizi indetta ai sensi delle
          vigenti  disposizioni  di  legge in materia di procedimento
          amministrativo.
             2.   Per   i  progetti  di  opere  comunque  soggetti  a
          valutazione  di  impatto  ambientale  a norma delle vigenti
          disposizioni  di  legge  in  materia  di  ambiente  e danno
          ambientale  e  da  eseguirsi  da  parte  di amministrazioni
          statali,   si   applica  l'articolo  26.  I  progetti  sono
          corredati   della   documentazione  prevista  dal  comma  3
          dell'articolo 146.
             3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  codice,  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministero, d'intesa con il
          Ministero  della  difesa  e  con  le  altre amministrazioni
          statali  interessate,  sono  individuate  le  modalita'  di
          valutazione  congiunta  e  preventiva  della localizzazione
          delle  opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
          aree sottoposti a tutela paesaggistica.».