Art. 507 
 
Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate  e  delle
                                spese 
 
1. Il capo della gestione finanziaria dispone  la  registrazione,  in
ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito  registro-giornale
nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo,  imputando
le operazioni, a seconda della  natura,  ai  pertinenti  capitoli  di
bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi. 
2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si  procede  alla
rettifica  con  provvedimenti  contabili  formali   di   revoca,   da
registrare  sulle  scritture  contabili,  sottoscritti  dagli  stessi
agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.