Art. 508 
 
                            Fondo scorta 
 
1. Il fondo scorta di cui all'articolo 551 del codice  e'  utilizzato
per fronteggiare momentanee  deficienze  di  cassa  nonche'  esigenze
connesse: 
a) ai pagamenti per conto di  altri  organismi,  anche  esterni  alla
Difesa, e ai prestiti di cui all'articolo 502; 
b) ai pagamenti di acconti  e  di  anticipi  al  personale  nei  casi
previsti dalle norme  vigenti  nonche'  ai  pagamenti  relativi  alle
anticipazioni  per  gli  stipendi,  alle   indennita'   a   carattere
continuativo, alle missioni e ai trasferimenti; 
c) alla somministrazione di fondi permanenti ai  sensi  dell'articolo
513; 
d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense; 
e) ai pagamenti di sussidi urgenti  disposti  dal  competente  organo
centrale; 
f) alla costituzione del fondo  di  cassa,  da  erogare  a  unita'  e
reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze  finanziarie
connesse all'operativita' e alla mobilita' delle forze armate; 
g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 532 e
537; 
h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei
carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello  Stato,  di
cui all'articolo 511, comma 10; 
i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile,
per soddisfare con immediatezza  spese  indilazionabili,  individuate
dal comandante dell'organismo,  previo  accertamento  della  relativa
legittimazione e delle modalita'  di  copertura  finanziaria  per  la
successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio  della
partita. 
2. All'inizio dell'anno, con  decreto  ministeriale,  si  provvede  a
ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono
accreditate  sulla   contabilita'   speciale   delle   direzioni   di
amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi.
Con decreto sono  disposte  le  variazioni  eventualmente  necessarie
durante l'anno. 
3. Le Direzioni di amministrazione,  contestualmente  alla  ricezione
della nuova assegnazione, se non hanno gia' provveduto, restituiscono
le dotazioni del fondo scorta dell'anno  precedente  attribuite  agli
enti amministrativamente dipendenti.  Tale  operazione  da'  luogo  a
effettivo  movimento  di  fondi   solo   nel   caso   di   variazione
dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna  direzione
di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni
nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o
ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione. 
4. Gli enti possono assegnare  ai  distaccamenti  amministrativamente
dipendenti  parte  della  propria  dotazione  di  fondo  scorta   per
consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui  al  comma
1. 
5. Gli  organismi  assicurano  il  tempestivo  recupero  delle  somme
comunque anticipate con il fondo scorta.