Art. 509 Conto transitorio 1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori; b) somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione; c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento; d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 502 e pagamenti con le stesse effettuati; e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 514 e pagamenti con le stesse effettuati; f) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti. 2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.