Art. 509 
 
                          Conto transitorio 
 
1. Al conto transitorio sono  temporaneamente  imputate  le  seguenti
operazioni di entrata e di uscita: 
a) somme versate da altri organismi, da  personale  dipendente  o  da
estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi  o
a terzi creditori; 
b) somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente
dipendenti per le rispettive esigenze di gestione; 
c) importo dei titoli  di  pagamento  stralciati  dai  rendiconti  in
attesa di perfezionamento; 
d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 502 e  pagamenti
con le stesse effettuati; 
e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui  all'articolo
514 e pagamenti con le stesse effettuati; 
f) altri  eventuali  pagamenti  e  introiti  consentiti  dalle  norme
vigenti. 
2. Fatto salvo il rispetto degli  eventuali  termini  previsti  dalle
norme vigenti, gli  organismi  provvedono,  con  tempestivita',  alla
eliminazione delle partite  iscritte  sul  conto  transitorio  e  non
possono  valersi  di  entrate  o  profitti  di  qualsiasi  genere   e
provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione
di fondi. Le somme riscosse e  quelle  ritenute  nei  pagamenti  sono
versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non  costituiscono
reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.