Art. 510 
 
                              Proventi 
 
1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi  in  tesoreria  non
oltre il decimo giorno del mese successivo  alla  riscossione,  anche
per  i  distaccamenti  amministrativamente  dipendenti  che  non   vi
provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito  registro
i proventi riscossi e versati in tesoreria,  distinti  per  specie  e
oggetto. 
2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria
sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il  caso  in
cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di  tesoreria
sia prodotta a corredo di altra documentazione; in  tale  fattispecie
agli ordini di pagamento  e'  allegata  copia  della  quietanza,  con
l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale. 
3. Costituiscono proventi riassegnabili ai  sensi  dell'articolo  549
del codice, gli introiti relativi a: 
a) cessioni di materiali ad altre  amministrazioni  dello  Stato,  ad
altre amministrazioni pubbliche e a privati, se occorre  ricostituire
le dotazioni o le scorte; 
b) cessioni di vestiario; 
c) rette degli allievi delle scuole militari; 
d) prestazioni di qualsiasi  specie  ad  amministrazioni  diverse  da
quella della Difesa e a terzi; 
e) ogni altra  prestazione  per  la  quale  la  riassegnabilita'  sia
prevista dalle norme vigenti. 
4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnati   alle   pertinenti   unita'
previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa.