Art. 511 Rendicontazione delle spese 1. Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre. 2. I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita' speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni. 3. Unitamente ai rendiconti di cui al comma 2, gli enti inviano alla direzione di amministrazione: a) le situazioni del fondo scorta e del conto transitorio con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto; b) il prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto; c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica richiesta. 4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, se occorre, di note illustrative. 5. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa. 6. La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni. 7. Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 507, comma 2. 8. I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3. 9. L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarita' formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilita'. 10. Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.
Note all'art. 511: - Il testo dell'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 334 - 1. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. 2. Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana. 3. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. 4. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo' oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre».