Art. 511 
 
                     Rendicontazione delle spese 
 
1. Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto  delle
spese sostenute durante  l'anno  attraverso  rendiconti  trimestrali,
dimostrando  per  ciascun  capitolo  di  bilancio  le   anticipazioni
ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre. 
2. I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita'
speciale  sono  predisposti  dal  capo  della  gestione  finanziaria,
firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti
giustificativi   e   trasmessi,   nei   termini   massimi    previsti
dall'articolo 334 del regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  alla
direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni. 
3. Unitamente ai rendiconti di cui al comma 2, gli enti inviano  alla
direzione di amministrazione: 
a) le situazioni  del  fondo  scorta  e  del  conto  transitorio  con
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora  accese
alla fine  del  trimestre,  raggruppate  secondo  la  loro  natura  e
oggetto; 
b) il prospetto  riassuntivo  dei  proventi  riscossi  e  versati  in
tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie  e
oggetto; 
c)  ogni  altra  dimostrazione  contabile,  statistica  o   economica
richiesta. 
4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma  3,  lettera
a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate,
se occorre, di note illustrative. 
5. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi,  a
cura delle direzioni di  amministrazione,  all'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero della difesa. 
6. La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di  cui  al
comma 2, procede alla loro revisione, anche  per  conto  dell'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove  le
eventuali rettificazioni. 
7. Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare
le  risultanze  finali  dei  rendiconti  gia'  presentati  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 507, comma 2. 
8. I  distaccamenti  ogni  mese  rendono  conto  delle  anticipazioni
ricevute   e   delle   spese    sostenute    all'ente    dal    quale
amministrativamente dipendono; inviano il  rendiconto  non  oltre  il
dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato  dei
documenti giustificativi e, se prescritto,  delle  situazioni  e  dei
prospetti di cui al comma 3. 
9. L'ente,  ricevuti  i  rendiconti  dei  distaccamenti,  procede  al
riconoscimento della loro regolarita' formale e  contabile,  promuove
le eventuali rettificazioni e  provvede  a  inserirli  nella  propria
contabilita'. 
10. Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di  funzionamento
conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse
di altre amministrazioni dello Stato, gli enti  rendono  direttamente
il conto alle amministrazioni stesse.  Le  somme  ricevute  per  tali
esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e  contabilizzate  nel
conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le
spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo
scorta. 
 
 
          Note all'art. 511: 
          - Il testo dell'articolo 334 del regio  decreto  23  maggio
          1924, n. 827 e' il seguente: 
          «Art. 334 - 1. Gli enti  militari  rendono  i  conti  delle
          somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di  revisione
          di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non  piu'  tardi
          del giorno 30 del mese successivo al trimestre. 
          2.  Tale  termine  e'  portato   al   giorno   quarantesimo
          successivo  al  trimestre  per   le   legioni   dei   Reali
          carabinieri, per i  depositi  settoriali  di  guardia  alla
          frontiera e per i depositi  dei  reggimenti  e  dei  gruppi
          autonomi di artiglieria guardia alla frontiera,  al  giorno
          settantacinquesimo per gli Enti militari  di  stanza  nella
          Libia  e  nelle  Isole  marine  dell'Egeo  ed   al   giorno
          novantesimo per gli Enti  militari  di  stanza  nell'Africa
          Orientale Italiana. 
          3. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di  corpo
          d'armata, che dopo effettuati i  riscontri  prescritti,  li
          rimettono all'amministrazione centrale. 
          4. Il termine per la presentazione dei rendiconti da  parte
          delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle
          regie navi, non puo' oltrepassare il 40° giorno  successivo
          al trimestre».