Art. 512 
 
                        Rendiconto suppletivo 
 
1. Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del
trimestre in cui il pagamento e' effettuato. 
2. Le somme pagate nel primo  trimestre  in  conto  della  competenza
dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo. 
3. Le  spese  sostenute  dagli  organismi  in  base  ad  assegnazioni
concesse ma non finanziate  nel  corso  dell'anno  appartengono  alla
competenza  dell'esercizio  finanziario   al   quale   si   riferisce
l'assegnazione e sono  finanziate  in  conto  residui  da  parte  dei
competenti centri di responsabilita', previa emissione  dei  relativi
decreti d'impegno. 
4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili,  determinate  da
eventi o esigenze di  carattere  straordinario,  non  previste  nelle
normali assegnazioni e convalidate  dai  centri  di  responsabilita',
appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono  l'atto  di
convalida  e   il   pertinente   decreto   d'impegno.   Al   relativo
finanziamento provvedono gli stessi  centri  di  responsabilita'  con
aperture di credito in conto  residui,  da  versare  in  contabilita'
speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in
un  distinto  rendiconto  del  trimestre  in  cui  il  pagamento   e'
effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.