Art. 513 Fondi permanenti 1. Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare ai titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi e agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di anticipi al personale dipendente nonche' le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, nei limiti di somma autorizzati dal comandante. 2. I reparti e i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo cui fanno capo, o dei contingenti o unita' assimilabili ovvero delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi possono essere dotati di fondi permanenti da utilizzare per la concessione di anticipi al personale nei casi previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri di impiego e le modalita' di rendicontazione sono stabiliti dal capo del servizio amministrativo, secondo le direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza. 3. Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo stabilito per i casi di cui al comma 2, in base alla documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno. 4. I titolari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
Note all'art. 513: - Il testo dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107, e' il seguente: «Art. 15 (Esecuzione degli acquisti in economia). - 1. (omissis). 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione; b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione.».