Art. 513 
 
                          Fondi permanenti 
 
1. Il capo del servizio amministrativo, per  sopperire  alle  piccole
spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare
ai titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine  e
dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito  fondo
permanente ragguagliato alle necessita' di  un  mese.  Con  il  fondo
permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse,  ai
contributi e agli altri  oneri  scaturenti  da  tariffe  per  servizi
pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le  spese  per  la
concessione di anticipi al personale dipendente nonche' le  spese  di
funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, nei limiti di somma  autorizzati
dal comandante. 
2. I reparti e  i  nuclei  che  operano  lontano  dall'ufficio  cassa
dell'organismo  cui  fanno  capo,  o   dei   contingenti   o   unita'
assimilabili ovvero  delle  direzioni  o  centri  di  intendenza  dei
contingenti stessi possono  essere  dotati  di  fondi  permanenti  da
utilizzare per la concessione  di  anticipi  al  personale  nei  casi
previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti,  i
criteri di impiego e le modalita' di rendicontazione  sono  stabiliti
dal capo  del  servizio  amministrativo,  secondo  le  direttive  del
comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della
direzione o del centro di intendenza. 
3. Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni  mese  o  del
periodo stabilito per i  casi  di  cui  al  comma  2,  in  base  alla
documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque  va
restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine
dell'anno. 
4.  I  titolari  dei  fondi  permanenti   sono   responsabili   della
regolarita' della documentazione relativa  alle  spese  effettuate  e
rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute
e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla  fine  di  ciascun
mese. 
 
 
          Note all'art. 513: 
          - Il testo dell'articolo  15,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21  febbraio  2006,  n.  167
          (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  degli
          organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7,  comma  1,
          della  L.  14  novembre  2000,  n.  331),  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  10  maggio
          2006, n. 107, e' il seguente: 
          «Art. 15 (Esecuzione degli  acquisti  in  economia).  -  1.
          (omissis). 
          2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: 
          a) i servizi  per  i  quali  non  occorra  l'intervento  di
          imprese; essi sono effettuati  con  materiali,  utensili  e
          mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con
          personale dell'amministrazione; 
          b) le forniture a pronta consegna ed  i  servizi  a  pronta
          esecuzione.».