Art. 514 
 
                         Funzionari delegati 
 
1. Al pagamento delle spese puo'  provvedersi  mediante  aperture  di
credito, secondo  le  vigenti  disposizioni  in  materia,  presso  la
competente tesoreria provinciale  a  favore  del  capo  del  servizio
amministrativo dell'organismo incaricato delle  spese  relative,  che
assume  le  attribuzioni   di   funzionario   delegato   e   provvede
all'esecuzione delle spese e alla resa del conto. 
2.   Le   somme   prelevate   in   contanti   dalla    disponibilita'
dell'accreditamento  esistente  sulla  tesoreria   provinciale   sono
versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i  pagamenti
effettuati con tali somme, si osservano  le  modalita'  previste  per
tutti gli altri pagamenti.