Art. 83. 
 
  Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a
movimento alternativo  devono  essere  installate  in  modo  che  fra
l'estremita' di corsa delle stesse parti  od  organi  mobili,  tenuto
conto anche della  eventuale  sporgenza  del  materiale  su  di  essi
esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero  di
almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo. 
  Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere  reso  inaccessibile
mediante chiusura.