Art. 83. Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremita' di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo. Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.