Art. 282.
         (Conferimento di posti di provveditore agli studi)

  Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede:
    a)  per  la  meta' dei posti disponibili, mediante promozione dei
vice provveditori, ai sensi degli articoli 166, 167 e 369;
    b)  per  l'altra  meta'  di  posti, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio e riservato:
      1)  ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti
e scuole statali d'istruzione secondaria;
      2)    agli    impiegati    della   carriera   direttiva   della
amministrazione  centrale  della pubblica istruzione aventi qualifica
non inferiore a quella di direttore di sezione;
      3)  ai  professori di istituti statali di istruzione secondaria
di  primo  e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico,
almeno alla qualifica di direttore di sezione;
      4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari.
    Nel  computo  dei  posti  da  riservare  al  concorso di cui alla
lettera  b)  deve  tenersi  conto dei provveditori agli studi gia' in
servizio  che,  pur  non  provenendo  da concorso per titoli, abbiano
ottenuto   la  nomina  diretta  al  posto  in  virtu'  di  precedenti
disposizioni legislative non piu' in vigore.
  Per  la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b),
e' necessario il possesso di una laurea.