Art. 283. (Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe) La promozione a provveditore agli studi di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano gia' qualifica, equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe e' attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.