Art. 283.
  (Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe)

  La  promozione  a  provveditore  agli  studi  di  prima  classe  si
consegue,  a  ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
  A  coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla
qualifica  di  provveditore  agli  studi,  rivestano  gia' qualifica,
equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di
1ª classe e' attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.