Art. 326. 
Interventi a favore di  alunni  a  rischio  e  di  prevenzione  delle
                          tossicodipendenze 
  1. A favore dei minori indicati  nell'articolo  1  della  legge  19
luglio  1991  n.  216  sono  attuati,  nell'ambito  delle   strutture
scolastiche e con le modalita' ivi previste,  interventi  finalizzati
ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli  articoli  104,
105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi  in  materia
di educazione  alla  salute,  di  informazione  sui  danni  derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle  patologie  correlate,  si  applicano,  nel
settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove  e  coordina  le
attivita' di educazione alla  salute  e  di  informazione  sui  danni
derivanti dall'alcoolismo, dal  tabagismo,  dall'uso  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
  3. Le attivita' di cui al comma 2 si inquadrano  nello  svolgimento
ordinario   dell'attivita'   educativa   e   didattica,    attraverso
l'approfondimento   di   specifiche   tematiche   nell'ambito   delle
discipline curricolari. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi  annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative  metodologie  di
applicazione, per la promozione di  attivita'  da  realizzarsi  nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un  apposito  comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque  membri,  di  cui  diciotto  esperti  nel   campo   della
prevenzione, compreso almeno un esperto  di  mezzi  di  comunicazione
sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano
di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al  comma
2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori. 
  5. Il comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  sia  attraverso
gruppi  di  lavoro   individuati   nel   decreto   istitutivo,   deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: 
    a) della pedagogia preventiva; 
    b)  dell'impiego  degli  strumenti  didattici,  con   particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,  ai  mezzi  di
comunicazione di massa; 
    c)  dell'incentivazione  di  attivita'  culturali,  ricreative  e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; 
    d) del coordinamento con le  iniziative  promosse  o  attuate  da
altre  amministrazioni  pubbliche  con  particolare   riguardo   alla
prevenzione primaria. 
  6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni. 
  7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative  in  materia
di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze. 
  8. Il provveditore agli  studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate  dalle  istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. 
  9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale  di  un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze  emergenti
nell'ambito   distrettuale   o   interdistrettuale,    di    comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto,  i  cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla  salute
e della prevenzione e recupero dalle  tossicodipendenze  nonche'  tra
rappresentanti di associazioni  di  familiari.  Detti  comitati  sono
composti da sette membri. 
  10.  Alle  riunioni  dei  comitati  possono   essere   invitati   a
partecipare rappresentanti delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,
degli enti locali  territoriali  e  delle  unita'  sanitarie  locali,
nonche' esponenti di associazioni giovanili. 
  11.  All'attuazione  delle   iniziative   concorrono   gli   organi
collegiali  della  scuola,  nel  rispetto  dell'autonomia   ad   essi
riconosciuta.  Le   istituzioni   scolastiche   interessate   possono
avvalersi anche dell' assistenza del servizio ispettivo tecnico. 
  12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico
provinciale, e sentito il  comitato  tecnico  provinciale,  organizza
corsi di studio per i docenti delle scuole di  ogni  ordine  e  grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani  dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso
nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.  A
tal fine puo' stipulare, con i fondi  a  sua  disposizione,  apposite
convenzioni con enti locali,  universita',  istituti  di  ricerca  ed
enti, cooperative di solidarieta'  sociale  e  associazioni  iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma  dall'articolo
116 del testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  13. I corsi statali sperimentali di  scuola  media  per  lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale e le  associazioni  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i  limiti  numerici  e
con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti  disposizioni.  I
corsi saranno finalizzati anche all'inserimento  o  al  reinserimento
nell'attivita' lavorativa. 
  14.  Le  utilizzazioni  del  personale  docente  di  ruolo  di  cui
all'articolo 456, possono essere  disposte,  nel  limite  massimo  di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione  di
esperienze  educative,  anche  presso  gli  enti  e  le  associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a
condizione che tale personale abbia  documentatamente  frequentato  i
corsi di cui al comma 12. 
  15. Il Ministro della pubblica istruzione  assegna  annualmente  ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla  salute  e  di
prevenzione delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le  singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17. 
  16.  L'onere  derivante  dal  funzionamento  del  comitato  tecnico
-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al  comma  9  e'
valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della  pubblica  istruzione  con  proprio
decreto disciplina l'istituzione  e  il  funzionamento  del  comitato
tecnico-scientifico  e  dei  comitati  provinciali,  distrettuali   e
interdistrettuali e l'attribuzione dei  compensi  ai  componenti  dei
comitati stessi. 
  17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e  con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria   ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione  e  consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 
  18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola  con  i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le  consulenze  sono  erogate  nell'assoluto  rispetto
dell'anomimato di chi si rivolge al servizio. 
  19. Gruppi di almeno venti studenti anche  di  classi  e  di  corsi
diversi, allo scopo  di  far  fronte  alle  esigenze  di  formazione,
approfondimento   ed   orientamento    sulle    tematiche    relative
all'educazione   alla    salute    ed    alla    prevenzione    delle
tossicodipendenze,  possono   proporre   iniziative   da   realizzare
nell'ambito  dell'istituto  con  la  collaborazione   del   personale
docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria   disponibilita'.   Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro  preferenze  in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 
  20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle  previste
dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del  presente  testo  unico,  e
sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito,  per  gli  aspetti
didattici, il collegio dei docenti. 
  21. La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari,  e'
volontaria. 
  22. Ai fini dell'accesso  ai  finanziamenti  da  valere  sul  fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali,   il   Ministero   della   pubblica    istruzione    propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti  mirati
alla  prevenzione  e  al  recupero  dalle  tossicodipendenze,  previa
predisposizione di studi  di  fattibilita',  indicanti  i  tempi,  le
modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire. 
 
          Note all'art. 326:
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  216/1991  (Primi
          interventi  in  favore  dei  minori  soggetti  a rischio di
          coinvolgimento in attivita' criminose) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Al fine  di  fronteggiare  il  rischio  di
          coinvolgimento   dei  minori  in  attivita'  criminose,  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
          affari sociali, tenuto conto della  situazione  eccezionale
          determinatasi   nel  Paese,  sostiene  iniziative  volte  a
          tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
          e la socializzazione della persona di eta' minore, al  fine
          di eliminare le condizioni di disagio mediante:
               a)  l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori
          per  i  quali  si  sia  reso  necessario   l'allontanamento
          temporaneo dall'ambito familiare;
               b)   l'attuazione   di  interventi  a  sostegno  delle
          famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a  seguito
          della   eliminazione   della   situazioni   di  rischio  in
          particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
               c) l'attivita' di centri di incontro e  di  iniziativa
          di presenza sociale nei quartieri a rischio;
               d)  l'attuazione  di  interventi da realizzare, previo
          accordo con le competenti autorita' scolastiche e  in  base
          ad   indirizzi  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          nell'ambito  delle  strutture  scolastiche  in  orari   non
          dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo.
             2.  Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia
          puo' essere disposto dal  tribunale  per  i  minorenni,  ai
          sensi  degli  articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su
          segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali,  delle
          istituzioni   scolastiche   e  dell'autorita'  di  pubblica
          sicurezza".
             - Il testo degli articoli 104, 105, 106 del testo  unico
          approvato  con  D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi
          in  materia  di  disciplina  delgi  stupefacenti  e   delle
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza) e' il seguente:
             "Art.   104   (Promozione  e  coordinamento,  a  livello
          nazionale, delle attivita' di educazione ed  informazione).
          -  1.  Il  Ministero  della  pubblica istruzione promuove e
          coordina le  attivita'  di  educazione  alla  salute  e  di
          informazione   sui  danni  derivanti  dall'alcoolismo,  dal
          tabagismo,   dall'uso   delle   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
             2.  Le  attivita'  di cui al comma 1 si inquadrano nello
          svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
          attraverso   l'approfondimentoli    specifiche    tematiche
          nell'ambito delle discipline curricolari.
             3.   Il   Ministro  della  pubblica  istruzione  approva
          programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
          e relative metodologie di applicazione, per  la  promozione
          di  attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
          proposte    formulate    da    un     apposito     comitato
          tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
          da  venticinque  membri,  di cui diciotto esperti nel campo
          della prevenzione, compreso almeno un esperto di  mezzi  di
          comunicazione     sociale,     e    rappresentanti    delle
          amministrazioni statali che  si  occupano  di  prevenzione,
          repressione  e  recupero  nelle materie di cui al comma 1 e
          sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
             4.  Il  comitato,  che  funziona  sia  unitariamente che
          attraverso  gruppi  di  lavoro  individuati   nel   decreto
          istitutivo,   deve  approfondire,  nella  formulazione  dei
          programmi, le tematiche:
               a) della pedagogia preventiva;
               b)  dell'impiego  degli   strumenti   didattici,   con
          particolare  riferimento  ai  libri  di  testo,  ai sussidi
          audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
               c)   dell'incentivazione   di   attivita'   culturali,
          ricreative  e  sportive,  da  svolgersi eventualmente anche
          all'esterno della scuola;
               d) del coordinamento  con  le  iniziative  promosse  o
          attuate  da altre amministrazioni pubbliche con particolare
          riguardo alla prevenzione primaria.
             5. Alle riunioni del comitato, quando  vengono  trattati
          argomenti   di  loro  interesse,  possono  essere  invitati
          rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
          comuni.
             6. In sede di formazione di  piani  di  aggiornamento  e
          formazione  del personale della scuola sara' data priorita'
          alle iniziative in materia di educazione alla salute  e  di
          prevenzione delle tossicodipendenze".
             "Art.   105   (Promozione  e  coordinamento,  a  livello
          provinciale,  delle   iniziative   di   educazione   e   di
          prevenzione.   Corsi  di  studio  per  insegnanti  e  corsi
          sperimentali di scuola media). - 1.  Il  provveditore  agli
          studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito  provinciale, la
          realizzazione  delle  iniziative  previste  nei   programmi
          annuali  e  di  quelle  che possono essere deliberate dalle
          istituzioni   scolastiche   nell'esercizio    della    loro
          autonomia.
             2.  Nell'esercizio  di  tali  compiti di provveditore si
          avvale di un comitato tecnico provinciale o,  in  relazione
          alle   esigenze   emergenti   nell'ambito   distrettuale  o
          interdistrettuale,    di    comitati     distrettuali     o
          interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
          sono  scelti  tra  esperti  nei  campi dell'educazione alla
          salute   e   della    prevenzione    e    recupero    dalle
          tossicodipendenze    nonche'    tra    rappresentanti    di
          associazioni familiari. Detti  comitati  sono  composti  da
          sette membri.
             3.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
          partecipare  rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza,  degli  enti  locali territoriali e delle unita'
          sanitarie  locali,  nonche'   esponenti   di   associazioni
          giovanili.
             4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
          collegiali  della  scuola,  nel  rispetto dell'autonomia ad
          essi  riconosciuta  dalle  disposizioni   in   vigore.   Le
          istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
          dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
             5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
          provinciale   scolastico  e  sentito  il  comitato  tecnico
          provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnamenti
          delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sulla  educazione
          sanitaria  e  sui  danni  derivanti  ai giovani dall'uso di
          sostanze supefacenti o  psicotrope,  nonche'  sul  fenomeno
          criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi
          audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,  con  i
          fondi  a  sua  disposizione,  apposite convenzioni con enti
          locali,  universita',  istituti   di   ricerca   ed   enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo  regionale  o  provinciale  da  istituirsi a norma
          dall'art. 116.
             6. I corsi statali  sperimentali  di  scuola  media  per
          lavoratori  possono essere istituiti anche presso gli enti,
          le cooperative di solidarieta' sociale  e  le  associazioni
          iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  116  entro i limiti
          numerici e con le modalita'  di  svolgimento  di  cui  alle
          vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno finalizzati anche
          all'inserimento   o   al    reinserimento    nell'attivita'
          lavorativa.
             7.  Le  utilizzazioni  del personale docente di ruolo di
          cui all'art.  14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
          n. 270, possono essere  disposte,  nel  limite  massimo  di
          cento   unita',   ai   fini   del   recupero  scolastico  e
          dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
          enti e le associazioni iscritti nell'albo di  cui  all'art.
          116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
          frequentato i corsi di cui al comma 5.
             8.   Il   Ministro  della  pubblica  istruzione  assegna
          annualmente ai provveditorati agli  studi,  in  proporzione
          alla  popolazione  scolastica  di  ciascuno,  fondi  per le
          attivita' di educazione alla salute e di prevenzione  delle
          tossicodipendenze  da ripartire tra le singole scuole sulla
          base dei criteri elaborati dai  comitati  provinciali,  con
          particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
             9.  L'onere  derivante  dal  funzionamento  del comitato
          tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei  comitati  di
          cui  al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
          miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno  1990.  Il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  con  proprio decreto
          disciplina l'istituzione e il  funzionamento  del  comitato
          tecnico-scientifico    e    dei    comitati    provinciali,
          distrettuali  e  interdistrettuali  e  l'attribuzione   dei
          compensi ai componenti dei comitati stessi".
             "Art.  106  (Centri  di  informazione e consulenza nelle
          scuole  -  Iniziative  di  studenti  animatori).  -  1.   I
          provveditori  agli  studi,  di  intesa  con  i  consigli di
          istituto  e  con  i  servizi  pubblici   per   l'assistenza
          socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti, istituiscono centri
          di  informazione  e  consulenza   rivolti   agli   studenti
          all'interno delle scuole secondarie superiori.
             2.  I  centri  possono  realizzare progetti di attivita'
          informativa  e  di  consulenza  concordati   dagli   organi
          collegiali  della  scuola  con i servizi pubblici e con gli
          enti ausiliari presenti sul territorio. Le  informazioni  e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
             3.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
          corsi diversi, allo scopo di far fronte  alle  esigenze  di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative  all'educazione  alla  salute  ed alla prevenzione
          delle tossicodipendenze,  possono  proporre  iniziative  da
          realizzare  nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
          del personale docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria
          disponibilita'.  Nel formulare le proposte i gruppi possono
          esprimere loro preferenze in ordine ai docenti  chiamati  a
          collaborare alle iniziative.
             4.  Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
          previste  dall'art.  6,  secondo  comma,  lettera  d),  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416, e sono deliberate dal consiglio di istituto,  sentito,
          per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
             5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che
          si  svolgono  in  orario  aggiuntivo a quello delle materie
          curricolari, e' volontaria".
             - L'art. 116 del testo unico  approvato  con  D.P.R.  n.
          309/1990,  riguarda  gli albi regionali e provinciali degli
          enti che gestiscono strutture per la riabilitazione  ed  il
          reinserimento sociale dei tossicodipendenti.