Art. 389 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  diciotto  mesi
dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo
quanto previsto al comma 2. 
    2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,  364,  366,
375, 377, 378, 379,  385,  386,  387  e  388  entrano  in  vigore  il
trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
    3. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come  modificati  dagli  articoli
385 e  386  del  presente  codice,  si  applicano  anche  nelle  more
dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis,  e  4,
comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e  il  contenuto  della
fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti
nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.