Art. 390 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
    1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di
concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi
di ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per
l'accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a
liquidazione coatta amministrativa  e  le  domande  di  accesso  alle
procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento
depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
    2. Le procedure di fallimento e le  altre  procedure  di  cui  al
comma 1, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione  dei
ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma  sono  definite
secondo le disposizioni del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
    3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai  commi  1  e  2,
sono commessi i fatti puniti dalle  disposizioni  penali  del  titolo
sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della  sezione
terza del capo II della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  ai  medesimi
fatti si applicano le predette disposizioni. 
 
          Note all'art. 390: 
 
              - Il titolo VI del citato regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267, reca: "Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI". 
              - La sezione terza della legge 27 gennaio  2012,  n.  3
          (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'
          di composizione delle crisi  da  sovraindebitamento)  reca:
          "Sezione terza - Disposizioni comuni.".