Art. 391 Disposizioni finanziarie e finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede