Art. 391 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
    1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene
nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di
magistratura. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Tria, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio, Ministro del lavoro e 
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede