(Trattato-art. 373)
 
                              Art. 373 
 
 
  L'Austria s'impegna a riconoscere e approvare le  convenzioni  gia'
concluse o che potranno essere concluse  fra  le  Potenze  alleate  e
associate,  o  fra  alcune  di  loro  e  qualsiasi   altra   Potenza,
relativamente al commercio delle armi e alle  bevande  alcooliche,  e
alle altre materie di cui si occupano gli atti  generali  di  Berlino
del  26  febbraio  1885,  di  Bruxelles  del  2  luglio  1890,  e  le
convenzioni che li hanno completati o modificati.