Art. 375 Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con l'atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono impegni internazionali per il mantenimento della pace, constatano tuttavia che le disposizioni di tali trattati e convenzioni, dichiarazioni ed altri atti complementari relativi alla zona neutralizzata della Savoia, come e' determinata dal capoverso 1° dell'art. 92 dell'atto finale del congresso di Vienna e dal capoverso 2° dell'art. 3 del trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono piu' alle circostanze attuali. Per conseguenza, le Alte Parti contraenti prendono atto dell'accordo interceduto tra il Governo francese e il Governo svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona, le quali sono e rimangono abrogate. Le Alte Parti contraenti riconoscono del pari che le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoja e del paese di Gex non corrispondono piu' alle circostanze attuali e che spetta alla Francia e alla Svizzera di stabilire tra loro, di comune accordo, il regime di questi territori, alle condizioni che saranno stimate piu' opportune dai due paesi. ALLEGATO. I. Il Consiglio federale svizzero ha fatto sapere al Governo francese che, avendo esaminato con lo stesso sentimento di sincera amicizia, le disposizioni dell'articolo 435 delle condizioni di pace presentate alla Germania dalle Potenze alleate e associate, ha avuto la fortuna di giungere alla Conclusione che gli era possibile di consentirvi, con le considerazioni e le riserve seguenti: 1° Zona neutralizzata dell'Alta Savoia: a) Restera' inteso che fintanto che le Camere federali non abbiano ratificato l'accordo interceduto tra i due Governi circa la abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutralizzata della Savoia, non vi sara' nulla di definitivo in proposito, da una parte ne' dall'altra. b) Il consenso dato dal Governo svizzero all'abrogazione delle stipulazioni predette presuppone, in conformita' del testo adottato, il riconoscimento delle garanzie formulate in favore della Svizzera dai trattati del 1815 e specialmente della dichiarazione del 20 novembre 1815. c) L'accordo tra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni suddette non sara' considerato valido e il trattato di pace non conterra' l'articolo cosi come e' stato redatto. Le parti contraenti del trattato di pace dovranno inoltre cercar di ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatarie del presente trattato di pace. 2° Zona franca dell'Alta Savoia e del paese di Gex. a) Il Consiglio federale dichiara di fare le piu' esplicite riserve per quanto concerne l'interpretazione della dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo, da inserire nel trattato di pace, dove e' detto che «le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono piu' alle circostanze attuali». Il Consiglio federale non vorrebbe, infatti, che dalla sua adesione a questa formola si potesse desumere che esso si associa alla soppressione di un sistema che ha per fine di procurare a territori limitrofi il beneficio di un regime speciale, appropriato alla loro situazione geografia ed economica, e che ha fatto buona prova. Secondo il pensiero del Consiglio federale si tratterebbe, non di modificare il sistema doganale delle zone, come e' stato istituito dai trattati predetti, ma soltanto di regolare in modo piu' conveniente alle condizioni economiche attuali le modalita' degli scambi fra le regioni di cui si tratta. Le osservazioni che precedono sono state ispirate al Consiglio federale dalla lettura del progetto di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che era allegato alla nota del Governo francese del 26 aprile. Nel fare le dette riserve il Consiglio federale si dichiara pronto a esaminare con lo piu' amichevoli disposizioni le proposte che il Governo francese credera' opportuno di fargli su questo argomento. b) E' ammesso che le stipulazioni dei trattati del 1815 e gli altri atti complementari concernenti le zone franche rimarranno in vigore fino a che un nuovo accordo sia intervenuto tra la Svizzera e la Francia circa il regime di quei territori. II. Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero, il 18 maggio 1919, la nota seguente, in risposta alla comunicazione riprodotta nel precedente paragrafo: Con nota del 5 maggio scorso, la Legazione di Svizzera a Parigi si compiacque di far sapere al Governo della Repubblica francese che il Governo federale aderiva al progetto di articolo da inserire nel trattato di pace tra i Governi alleati e associati, da una parte, e la Germania dall'altra. Il Governo francese ha preso atto molto volentieri dell'accordo cosi' raggiunto, e, a sua richiesta, il progetto di articolo in questione, accettato dai Governi alleati e associati, e' stato inserito, col n. 435, nelle condizioni di pace presentate ai plenipotenziari germanici. Il Governo svizzero ha formulato in proposito, nella sua nota del 5 maggio, varie considerazioni e riserve. Per quanto concerne le osservazioni relative alle zone franche dell'Alta Savoja e del paese di Gex, il Governo francese ha l'onore di fare osservare che la disposizione formante oggetto dell'ultimo alinea dell'art. 435 e' talmente chiara, che non potrebbe sorgere alcun dubbio cieca la sua portata, specialmente in quanto attiene al disinteressamento che essa implica ormai, a questo proposito, da parte di ogni altra Potenza, all'infuori della Francia e della Svizzera. Per quanto lo concerne, il Governo della Repubblica, sollecito di tutelare gli interessi dei territori francesi di cui si tratta, e avendo riguardo alla loro situazione particolare, non perde di vista l'utilita' di garantir loro un regime doganale appropriato e di disciplinare, in modo che rispondano meglio alle circostanze presenti, le modalita' degli scambi fra quei territori e i territori svizzeri limitrofi, tenendo conto degli interessi reciproci. Si intende che cio' non potrebbe in nulla menomare il diritto della Francia di far coincidere in questa regione la sua linea doganale con la frontiera politica, come e' stato fatto sugli altri punti dei suoi confini territoriali, e come la Svizzera stessa ha fatto da molto tempo sulla propria frontiera in questa regione. Il Governo della Repubblica prende volentieri atto, a tale riguardo, delle disposizioni amichevoli con le quali il Governo svizzero si dichiara pronto ad esaminare tutte le proposte francesi, rispetto all'accordo che dovra' sostituire il regime attuale delle zone franche, e che il Governo francese si propone di formulare con gli stessi amichevoli intendimenti. D'altra parte, il Governo dalla Repubblica non dubita che la provvisoria continuazione del regime del 1815, relativo alle zone franche, oggetto di questo capoverso della nota della Legazione svizzera del 5 maggio, evidentemente determinata dal proposito di facilitare il passaggio dal regime attuale al regime convenzionale, non ritardera' in alcun modo lo stabilimento del nuovo stato di cose, riconosciuto necessario dai due Governi. La stessa osservazione si applica alla ratifica, da parte delle Camere federali, prevista all'alinea a) del paragrafo 1° della nota svizzera del 5 maggio, sotto il titolo «Zona neutralizzata dell'Alta Savoja».