(Trattato-art. 375)
 
                              Art. 375 
 
 
  Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in
favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con l'atto
del  20   novembre   1815,   garanzie   che   costituiscono   impegni
internazionali per il mantenimento della  pace,  constatano  tuttavia
che le disposizioni di tali trattati e convenzioni, dichiarazioni  ed
altri atti  complementari  relativi  alla  zona  neutralizzata  della
Savoia, come e' determinata dal capoverso 1° dell'art.  92  dell'atto
finale del congresso di Vienna e dal capoverso  2°  dell'art.  3  del
trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono piu'  alle
circostanze  attuali.  Per  conseguenza,  le  Alte  Parti  contraenti
prendono atto dell'accordo interceduto tra il Governo francese  e  il
Governo svizzero per  l'abrogazione  delle  stipulazioni  relative  a
questa zona, le quali sono e rimangono abrogate. 
 
  Le Alte Parti contraenti riconoscono del pari che  le  stipulazioni
dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi  alle
zone franche dell'Alta Savoja e del paese di  Gex  non  corrispondono
piu' alle circostanze attuali  e  che  spetta  alla  Francia  e  alla
Svizzera di stabilire tra loro,  di  comune  accordo,  il  regime  di
questi territori, alle condizioni che saranno stimate piu'  opportune
dai due paesi. 
 
                              ALLEGATO. 
 
                                 I. 
 
  Il Consiglio federale svizzero ha fatto sapere al Governo  francese
che, avendo esaminato con lo stesso sentimento di  sincera  amicizia,
le disposizioni dell'articolo 435 delle condizioni di pace presentate
alla Germania dalle Potenze alleate e associate, ha avuto la  fortuna
di giungere alla Conclusione che gli era  possibile  di  consentirvi,
con le considerazioni e le riserve seguenti: 
 
    1° Zona neutralizzata dell'Alta Savoia: 
 
     a) Restera' inteso che  fintanto  che  le  Camere  federali  non
abbiano ratificato l'accordo interceduto tra i due Governi  circa  la
abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutralizzata della
Savoia, non vi sara' nulla di definitivo in proposito, da  una  parte
ne' dall'altra. 
 
     b) Il consenso dato dal Governo svizzero  all'abrogazione  delle
stipulazioni predette presuppone, in conformita' del testo  adottato,
il riconoscimento delle garanzie formulate in favore  della  Svizzera
dai trattati del 1815  e  specialmente  della  dichiarazione  del  20
novembre 1815. 
 
     c) L'accordo tra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione
delle  stipulazioni  suddette  non  sara'  considerato  valido  e  il
trattato di pace non conterra' l'articolo cosi come e' stato redatto.
Le parti contraenti del trattato di pace dovranno inoltre  cercar  di
ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e
della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatarie del
presente trattato di pace. 
 
    2° Zona franca dell'Alta Savoia e del paese di Gex. 
 
     a) Il Consiglio federale dichiara  di  fare  le  piu'  esplicite
riserve per quanto  concerne  l'interpretazione  della  dichiarazione
contenuta  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo,  da  inserire   nel
trattato di pace, dove e' detto che «le stipulazioni dei trattati del
1815 e degli altri atti  complementari  relativi  alle  zone  franche
dell'Alta Savoia e del paese  di  Gex  non  corrispondono  piu'  alle
circostanze attuali». Il Consiglio federale  non  vorrebbe,  infatti,
che dalla sua adesione a questa formola si potesse desumere che  esso
si associa alla soppressione  di  un  sistema  che  ha  per  fine  di
procurare a territori limitrofi il beneficio di un  regime  speciale,
appropriato alla loro situazione geografia ed  economica,  e  che  ha
fatto buona prova. 
 
  Secondo il pensiero del Consiglio federale si tratterebbe,  non  di
modificare il sistema doganale delle zone, come  e'  stato  istituito
dai  trattati  predetti,  ma  soltanto  di  regolare  in  modo   piu'
conveniente alle condizioni economiche  attuali  le  modalita'  degli
scambi fra le regioni di cui si tratta. Le osservazioni che precedono
sono state ispirate al Consiglio federale dalla lettura del  progetto
di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che  era
allegato alla nota del Governo francese del 26 aprile.  Nel  fare  le
dette riserve il Consiglio federale si dichiara  pronto  a  esaminare
con lo piu'  amichevoli  disposizioni  le  proposte  che  il  Governo
francese credera' opportuno di fargli su questo argomento. 
 
     b) E' ammesso che le stipulazioni dei trattati del  1815  e  gli
altri atti complementari concernenti le zone  franche  rimarranno  in
vigore fino a che un nuovo accordo sia intervenuto tra la Svizzera  e
la Francia circa il regime di quei territori. 
 
                                 II. 
 
  Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero,  il  18  maggio
1919, la nota seguente, in risposta alla comunicazione riprodotta nel
precedente paragrafo: 
 
  Con nota del 5 maggio scorso, la Legazione di Svizzera a Parigi  si
compiacque di far sapere al Governo della Repubblica francese che  il
Governo federale aderiva al progetto  di  articolo  da  inserire  nel
trattato di pace tra i Governi alleati e associati, da una  parte,  e
la Germania dall'altra. 
 
  Il Governo francese ha preso  atto  molto  volentieri  dell'accordo
cosi' raggiunto, e, a sua  richiesta,  il  progetto  di  articolo  in
questione, accettato  dai  Governi  alleati  e  associati,  e'  stato
inserito,  col  n.  435,  nelle  condizioni  di  pace  presentate  ai
plenipotenziari germanici. 
 
  Il Governo svizzero ha formulato in proposito, nella sua nota del 5
maggio, varie considerazioni e riserve. 
 
  Per quanto concerne le  osservazioni  relative  alle  zone  franche
dell'Alta Savoja e del paese di Gex, il Governo francese  ha  l'onore
di fare osservare che la disposizione  formante  oggetto  dell'ultimo
alinea dell'art. 435 e' talmente chiara,  che  non  potrebbe  sorgere
alcun dubbio cieca la sua portata, specialmente in quanto attiene  al
disinteressamento che essa implica  ormai,  a  questo  proposito,  da
parte di ogni  altra  Potenza,  all'infuori  della  Francia  e  della
Svizzera. 
 
  Per quanto lo concerne, il Governo della Repubblica,  sollecito  di
tutelare gli interessi dei territori francesi di  cui  si  tratta,  e
avendo riguardo alla loro situazione particolare, non perde di  vista
l'utilita' di garantir loro  un  regime  doganale  appropriato  e  di
disciplinare,  in  modo  che  rispondano  meglio   alle   circostanze
presenti, le modalita' degli scambi fra quei territori e i  territori
svizzeri limitrofi,  tenendo  conto  degli  interessi  reciproci.  Si
intende che cio' non potrebbe in  nulla  menomare  il  diritto  della
Francia di far coincidere in questa regione la sua linea doganale con
la frontiera politica, come e' stato fatto sugli altri punti dei suoi
confini territoriali, e come la Svizzera stessa  ha  fatto  da  molto
tempo sulla propria frontiera in questa regione. 
 
  Il  Governo  della  Repubblica  prende  volentieri  atto,  a   tale
riguardo, delle disposizioni  amichevoli  con  le  quali  il  Governo
svizzero si dichiara pronto ad esaminare tutte le proposte  francesi,
rispetto all'accordo che dovra' sostituire il  regime  attuale  delle
zone franche, e che il Governo francese si propone di  formulare  con
gli stessi amichevoli intendimenti. 
 
  D'altra parte, il  Governo  dalla  Repubblica  non  dubita  che  la
provvisoria continuazione del regime del  1815,  relativo  alle  zone
franche, oggetto di  questo  capoverso  della  nota  della  Legazione
svizzera del 5 maggio, evidentemente  determinata  dal  proposito  di
facilitare il passaggio dal regime attuale al  regime  convenzionale,
non ritardera' in alcun modo lo stabilimento del nuovo stato di cose,
riconosciuto necessario dai due Governi. La  stessa  osservazione  si
applica alla ratifica,  da  parte  delle  Camere  federali,  prevista
all'alinea a) del paragrafo 1° della  nota  svizzera  del  5  maggio,
sotto il titolo «Zona neutralizzata dell'Alta Savoja».