Art. 376 Le Potenze alleate e associate convengono che, dove missioni religiose cristiane erano mantenute da societa' e da sudditi tedeschi in territori appartenenti a loro o affidati al loro Governo in conformita' del presente trattato, le proprieta' di tali missioni e societa' di missioni, comprese le proprieta' di societa' commerciali i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, dovranno continuare a servire ai fini di missione. Per assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno le dette proprieta' a dei Consigli di amministrazione, nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni di cui si tratta. I Governi alleati e associati continuando ad esercitare la loro piena autorita', sulle persone dalle quali le missioni sono dirette, tuteleranno gli interessi di queste. Nel prendere atto degli impegni che precedono, l'Austria dichiara di accettare tutti gli accordi che sono stati e saranno conclusi dai Governi alleati e associati, interessati, per il compimento dell'opera delle dette missioni o societa' commerciali e rinuncia a qualsiasi reclamo a loro riguardo.