(Trattato-art. 376)
 
                              Art. 376 
 
 
  Le Potenze  alleate  e  associate  convengono  che,  dove  missioni
religiose cristiane erano mantenute da societa' e da sudditi tedeschi
in territori appartenenti a  loro  o  affidati  al  loro  Governo  in
conformita' del presente trattato, le proprieta' di tali  missioni  e
societa' di missioni, comprese le proprieta' di societa'  commerciali
i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, dovranno
continuare a servire ai fini di missione.  Per  assicurare  la  buona
esecuzione  di  questo  impegno,  i  Governi  alleati   e   associati
rimetteranno le dette proprieta' a dei Consigli  di  amministrazione,
nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino
le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni
di cui si tratta. 
 
  I Governi alleati e associati continuando  ad  esercitare  la  loro
piena autorita', sulle persone dalle quali le missioni sono  dirette,
tuteleranno gli interessi di queste. 
 
  Nel prendere atto degli impegni che precedono,  l'Austria  dichiara
di accettare tutti gli accordi che sono stati e saranno conclusi  dai
Governi  alleati  e  associati,  interessati,   per   il   compimento
dell'opera delle dette missioni o societa' commerciali e  rinuncia  a
qualsiasi reclamo a loro riguardo.