Art. 378 L'Austria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza concernente le navi austro-ungariche e le merci austriache, o relativa al pagamento delle spese, emessa da una qualsiasi delle giurisdizioni di prede delle Potenze alleate e associate, e s'impegna a non presentare in nome dei propri sudditi alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordini. Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare, nel modo che stabiliranno, le decisioni e le ordinanze delle giurisdizioni austro-ungariche in materia di prede, sia che si riferiscano a diritti di proprieta' di sudditi delle dette Potenze, sia di neutrali. L'Austria s'impegna a fornire copia di tutti i documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese le decisioni e le ordinanze rese, ad accettare ed eseguire le raccomandazioni che saranno presentate, dopo siffatto esame.