(Trattato-art. 378)
 
                              Art. 378 
 
 
  L'Austria accetta e riconosce  come  valida  ed  obbligatoria  ogni
decisione e ordinanza concernente le navi austro-ungariche e le merci
austriache, o relativa  al  pagamento  delle  spese,  emessa  da  una
qualsiasi delle  giurisdizioni  di  prede  delle  Potenze  alleate  e
associate, e s'impegna a non presentare in nome  dei  propri  sudditi
alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordini. 
 
  Le  Potenze  alleate  e  associate  si  riservano  il  diritto   di
esaminare, nel modo che stabiliranno, le  decisioni  e  le  ordinanze
delle giurisdizioni austro-ungariche in materia di prede, sia che  si
riferiscano a diritti di proprieta' di sudditi delle  dette  Potenze,
sia di neutrali. L'Austria s'impegna  a  fornire  copia  di  tutti  i
documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese  le
decisioni  e  le  ordinanze  rese,  ad  accettare  ed   eseguire   le
raccomandazioni che saranno presentate, dopo siffatto esame.