(Trattato-art. 379)
 
                              Art. 379 
 
 
  Le Alte Parti contraenti convengono che, in mancanza  di  ulteriori
stipulazioni contrarie, il Presidente di ogni  Commissione  stabilita
dal presente trattato avra' il diritto, in caso di parita'  di  veti,
di emettere un secondo voto.