(Trattato-art. 380)
 
                              Art. 380 
 
 
  Salvo disposizione centraria del presente trattato, ogni  qualvolta
esso stabilisce che una questione concernente in  particolare  alcuni
Stati  sia  definita  per  mezzo  di  una  convenzione  speciale   da
conchiudere fra gli Stati che vi hanno interesse, resta inteso fra le
Alte Parti contraenti che qualsiasi difficolta'  sorgesse,  a  questo
proposito,  sara'  risoluta  dalle  principali  Potenze   alleate   e
associate, finche' l'Austria  non  sia  ammessa  a  far  parte  della
Societa' delle Nazioni.