Art. 380 Salvo disposizione centraria del presente trattato, ogni qualvolta esso stabilisce che una questione concernente in particolare alcuni Stati sia definita per mezzo di una convenzione speciale da conchiudere fra gli Stati che vi hanno interesse, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che qualsiasi difficolta' sorgesse, a questo proposito, sara' risoluta dalle principali Potenze alleate e associate, finche' l'Austria non sia ammessa a far parte della Societa' delle Nazioni.