(Regolamento-art. 610)
 
                              Art. 610. 
 
 
  Tutti gli agenti dell'amministrazione  che  sono  incaricati  delle
riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo  Stato,
o altre delle quali lo  Stato  medesimo  diventa  debitore,  o  hanno
maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di  materie,  ed
anche coloro che  s'ingeriscono  senza  legale  autorizzazione  negli
incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed  ai
conti  amministrativi  stabiliti  dal  presente  regolamento,  devono
rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro
gestione. 
 
  Sono eccettuati i  consigli  d'amministrazione  e  gli  altri  enti
dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i  funzionari
di tutte le altre  amministrazioni  delegati  a  pagare  spese  sopra
aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle  amministrazioni
da cui rispettivamente dipendono. 
 
  Nei  casi  pero'  che  taluno  dei  suindicati  consigli,  enti   o
funzionari  delegati   sia   imputabile   di   colpa   o   negligenza
nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita'  alla
presentazione dei conti periodici cui  e'  tenuto,  l'amministrazione
competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza  del
procuratore generale della  Corte  medesima,  sottoponga  i  presunti
responsabili a speciale giudizio  in  analogia  a  quanto  pei  conti
giudiziali e' stabilito dall'articolo 35 della legge 14 agosto  1862,
n. 800.