(Regolamento-art. 611)
 
                              Art. 611. 
 
 
  Il  conto  e'  reso  alla  Corte,  o  direttamente,  od   a   mezzo
dell'amministrazione da cui dipende  il  contabile,  entro  tre  mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto,  o
successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio  per  qualunque
causa.