Art. 614. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procedera' contro il contabile o suoi aventi causa: a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall'art. 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800; b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo cio' il conto sara' trasmesso alla Corte dei conti. Si avra' come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione. Puo' anche il pubblico ministero procedere a termini del citato articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata. Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto articolo 35, l'amministrazione non puo' piu' ordinare la formazione del conto.