(Regolamento-art. 614)
 
                              Art. 614. 
 
 
  Quando  il  conto  non  sia  stato  presentato  entro  il   termine
prescritto, si procedera' contro il contabile o suoi aventi causa: 
 
    a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte  dei
conti, nei modi previsti dall'art.  35  e  seguenti  della  legge  14
agosto 1862, n. 800; 
 
    b)  o   mediante   compilazione   del   conto   fatto   d'ufficio
dall'amministrazione. In questo caso il contabile  o  i  suoi  aventi
causa  saranno  invitati  con  atto  di   ufficiale   giudiziario   a
riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un  termine  stabilito,  e  dopo
cio' il conto sara' trasmesso alla Corte dei conti. 
 
  Si avra' come accettato il conto, se il contabile o i  suoi  aventi
causa  non  abbiano  risposto   nel   termine   prefisso   all'invito
dell'amministrazione. 
 
  Puo' anche il pubblico ministero procedere  a  termini  del  citato
articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito  a  richiesta  che
gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue  attribuzioni
non  contenziose,  od  anche   sovra   domanda   dell'amministrazione
interessata. 
 
  Quando sia stato iniziato giudizio davanti la  Corte  a  norma  del
detto articolo  35,  l'amministrazione  non  puo'  piu'  ordinare  la
formazione del conto.