(Regolamento-art. 618)
 
                              Art. 618. 
 
 
  Tutti  i  conti  devono  essere,   dagli   uffici   provinciali   o
compartimentali da cui  dipendono  i  contabili  e  dalle  rispettive
amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi  conti  periodici
dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o
ad altri elementi contabili in loro possesso.