(Regolamento-art. 620)
 
                              Art. 620. 
 
 
  A cura della ragioneria  generale,  sulle  proposte  delle  singole
amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti,  sono  formati  i
modelli dei conti giudiziali di cui nel  precedente  articolo  616  e
stabiliti  i  documenti  speciali  che,  secondo  la  diversita'  dei
servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali,  oltre  quelli
generali prescritti dal presente regolamento.