(Codice Penale-art. 641)
                              Art. 641. 
 
                      (Insolvenza fraudolenta) 
 
  Chiunque,  dissimulando  il  proprio  stato  d'insolvenza,  contrae
un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a  querela
della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta,  con
la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  L'adempimento  dell'obbligazione  avvenuto  prima  della   condanna
estingue il reato.