Art. 643.
(Circonvenzione di persone incapaci)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei
bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da lire duemila a ventimila.