(Codice Penale-art. 643)
                              Art. 643. 
 
                (Circonvenzione di persone incapaci) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando  dei
bisogni, delle passioni o della inesperienza di una  persona  minore,
ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a  compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per  altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da lire duemila a ventimila.