(Codice di procedura penale-art. 658)
 
                              Art. 658 
 
       (Esecutorieta' delle rogatorie provenienti dall'estero) 
 
  Le  rogatorie  delle  Autorita'  giudiziarie  straniere  sono  rese
esecutive nel  territorio  dello  Stato,  salvo  quanto  e'  disposto
nell'articolo  seguente,  dalla  sezione  istruttoria   della   corte
d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui deve procedersi  agli
atti domandati, quando questi non sono  contrari  a  disposizioni  di
legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno. La
sezione istruttoria provvede su requisitoria del procuratore generale
con ordinanza. 
 
  Nell'ordinare l'esecuzione, la sezione istruttoria delega  all'uopo
uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore o il pretore del
luogo in cui gli atti devono compiersi, anche  se  alcuno  di  questi
deve essere eseguito fuori del distretto della corte, 
 
  I testimoni, se  l'Autorita'  giudiziaria  straniera  ne  ha  fatto
richiesta, sono esaminati previo giuramento. 
 
  In ogni caso per il compimento degli atti richiesti si osservano le
norme stabilite in questo codice.