Art. 658 (Esecutorieta' delle rogatorie provenienti dall'estero) Le rogatorie delle Autorita' giudiziarie straniere sono rese esecutive nel territorio dello Stato, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, dalla sezione istruttoria della corte d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui deve procedersi agli atti domandati, quando questi non sono contrari a disposizioni di legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno. La sezione istruttoria provvede su requisitoria del procuratore generale con ordinanza. Nell'ordinare l'esecuzione, la sezione istruttoria delega all'uopo uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore o il pretore del luogo in cui gli atti devono compiersi, anche se alcuno di questi deve essere eseguito fuori del distretto della corte, I testimoni, se l'Autorita' giudiziaria straniera ne ha fatto richiesta, sono esaminati previo giuramento. In ogni caso per il compimento degli atti richiesti si osservano le norme stabilite in questo codice.