Art. 659 (Citazione di testimoni a richiesta di Autorita' straniere) La citazione di testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato richiesta da un'Autorita' giudiziaria estera e' trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione con le forme stabilite nell'articolo 175.