(Codice di procedura penale-art. 659)
 
                              Art. 659 
 
     (Citazione di testimoni a richiesta di Autorita' straniere) 
 
  La citazione di testimoni  residenti  o  dimoranti  nel  territorio
dello Stato richiesta da un'Autorita' giudiziaria estera e' trasmessa
al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita, il quale
provvede per la notificazione con le  forme  stabilite  nell'articolo
175.