(Codice della navigazione-art. 643)
                              Art. 643. 
                            (Competenza). 
 
  L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il  pretore,
nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova,  a
seconda che oggetto ne siano  navi  maggiori  ovvero  navi  minori  o
galleggianti. 
 
  Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o  di  galleggianti
e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura
civile.