Art. 643.
(Competenza).
L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore,
nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a
seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o
galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti
e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura
civile.