(Codice della navigazione-art. 644)
                              Art. 644. 
       (Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari). 
 
  Salve le  eccezioni  contemplate  nell'articolo  seguente,  possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di  misure  cautelari  le
navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili. 
 
  Se oggetto di espropriazione forzata e  di  misure  cautelari  sono
carati di navi, il giudice competente puo', sentiti i  comproprietari
non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro  dell'intera
nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la  meta';  in
tal caso, il diritto spettante ai  comproprietari  non  debitori  sui
carati  ad  essi  appartenenti  e'  convertito   nel   diritto   alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione  ed  e'  esente  da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.