Art. 644.
(Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari).
Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le
navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono
carati di navi, il giudice competente puo', sentiti i comproprietari
non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera
nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la meta'; in
tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui
carati ad essi appartenenti e' convertito nel diritto alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e' esente da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.