Art. 645.
(Navi non soggette a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure
cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto
della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di
preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se
non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio
della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione
del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di
navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che
stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si
reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le
spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante
di porto ha dato la relativa autorizzazione.