(Codice della navigazione-art. 645)
                              Art. 645. 
          (Navi non soggette a pignoramento e a sequestro). 
 
  Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure
cautelari: 
  a) le navi da guerra, comprese le navi  in  costruzione  per  conto
della marina militare nazionale; 
  b) le  navi  adibite  alle  linee  di  navigazione,  dichiarate  di
preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni,  se
non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo; 
  c) le navi adibite ai servizi pubblici  di  linea  o  di  rimorchio
della navigazione interna, se non  sia  intervenuta  l'autorizzazione
del ministro per le comunicazioni; 
  d) le navi e i  galleggianti,  pronti  a  partire  o  in  corso  di
navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio  che
stanno per intraprendere o  che  proseguono.  La  nave  marittima  si
reputa  pronta  a  partire  quando  il  comandante  ha  ricevuto   le
spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il  comandante
di porto ha dato la relativa autorizzazione.