Art. 646.
(Provvedimenti per impedire la partenza della nave).
Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra
l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorita' di polizia
giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i
provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.