(Codice della navigazione-art. 646)
                              Art. 646. 
        (Provvedimenti per impedire la partenza della nave). 
 
  Il giudice competente a sensi dell'articolo  643,  e,  ove  ricorra
l'urgenza,  il  comandante  del  porto,  o  l'autorita'  di   polizia
giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i
provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.