(Codice della navigazione-art. 648)
                              Art. 648. 
                    (Notificazione del precetto). 
 
  Il precetto, ad istanza del creditore, deve  essere  notificato  al
debitore proprietario. 
 
  Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni  senza  che
si sia proceduto al pignoramento.