(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 392)
                 Art. 392. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  Per il trasporto degli oli minerali e carburanti  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli dal 352 al 377 e dal  392  al  396;
nonche', in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti
Ministeriali 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
228 del 28  settembre  1934,  e  12  maggio  1937,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1937.