(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 393)
                 Art. 393. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  I colli contenenti liquidi  del  1°,  2°  e  3°,  aldeide  acetica,
acetone o miscele d'acetone (5°) devono essere  caricati  su  veicoli
scoperti.