(Regolamento-art. 626)
 
                              Art. 626. 
 
  I tesorieri provinciali compilano ogni giorno una nota  descrittiva
dei  versamenti  ricevuti  e  dei  pagamenti  fatti  per   tutte   le
contabilita' da essi tenute, colla dimostrazione dei valori esistenti
nella cassa corrente ed in quella di riserva, e vi uniscono  tutti  i
titoli di spesa pagati coi fondi dello  Stato,  non  che  quelli  dei
conti correnti di cui all'art. 597, e delle contabilita' speciali  di
cui all'articolo 606, eccetto quelli del Debito pubblico che  debbono
essere tenuti separatamente. 
 
  Consegnano  tale  nota   coi   documenti   prima   della   chiusura
dell'uffizio  al  rispettivo  controllore,  il  quale,   fattone   il
riscontro coi propri registri, vi appone  il  visto  e  la  invia  la
mattina del giorno susseguente all'Intendenza di finanza. 
 
  A misura che i fascicoli del bollettario sono esauriti, si uniscono
alla nota giornaliera predetta. Alla nota dell'ultimo giorno del mese
si uniscono anche i fascicoli in corso pei vaglia del tesoro.