Art. 626. I tesorieri provinciali compilano ogni giorno una nota descrittiva dei versamenti ricevuti e dei pagamenti fatti per tutte le contabilita' da essi tenute, colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva, e vi uniscono tutti i titoli di spesa pagati coi fondi dello Stato, non che quelli dei conti correnti di cui all'art. 597, e delle contabilita' speciali di cui all'articolo 606, eccetto quelli del Debito pubblico che debbono essere tenuti separatamente. Consegnano tale nota coi documenti prima della chiusura dell'uffizio al rispettivo controllore, il quale, fattone il riscontro coi propri registri, vi appone il visto e la invia la mattina del giorno susseguente all'Intendenza di finanza. A misura che i fascicoli del bollettario sono esauriti, si uniscono alla nota giornaliera predetta. Alla nota dell'ultimo giorno del mese si uniscono anche i fascicoli in corso pei vaglia del tesoro.