ART. 345
Entita' trasparente con qualifica di controllante capogruppo
(articolo 45 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Il reddito rilevante di una entita' trasparente che assume la
qualifica di controllante capogruppo e' ridotto, in un esercizio, in
misura pari alla quota dello stesso che e' attribuibile a ciascuno
dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota,
il titolare della partecipazione sia soggetto a imposizione in un
periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello
in cui termina l'esercizio in esame e:
a) il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione
con una aliquota nominale pari o superiore alla aliquota minima
d'imposta, o
b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della
controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dal
titolare della partecipazione sia pari o superiore all'importo
corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e
l'aliquota minima d'imposta.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante di
una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo e' ridotto
in misura pari alla quota dello stesso che e' attribuibile al suo
partecipante a condizione che quest'ultimo sia:
a) una persona fisica che e' residente ai fini fiscali nel medesimo
Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in
essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari
o inferiore al 5 per cento; o
b) una entita' statale, una organizzazione internazionale, una
organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione, residente
nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga
in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia
pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del primo periodo, il Paese
di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto e' costituito e
amministrato.
3. La perdita rilevante di una entita' trasparente che e' la
controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in
misura pari alla quota della stessa che e' attribuibile al suo
partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto a
utilizzare la perdita dell'entita' trasparente nel calcolo del suo
reddito imponibile.
4. Le imposte rilevanti di una entita' trasparente che e' la
controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla
riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano:
a) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entita'
trasparente che e' la controllante capogruppo esercita in tutto o in
parte la propria attivita' commerciale;
b) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entita'
fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la propria
attivita' commerciale a condizione che la partecipazione in detta
entita' sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo
ovvero indirettamente detenuta attraverso una struttura fiscalmente
trasparente.