(Testo unico imposte sui redditi-art. 345)
                              ART. 345 
    Entita' trasparente con qualifica di controllante capogruppo 
     (articolo 45 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Il reddito rilevante di una  entita'  trasparente  che  assume  la
qualifica di controllante capogruppo e' ridotto, in un esercizio,  in
misura pari alla quota dello stesso che e'  attribuibile  a  ciascuno
dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota,
il titolare della partecipazione sia soggetto  a  imposizione  in  un
periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello
in cui termina l'esercizio in esame e: 
a) il titolare della partecipazione sia  assoggettato  a  imposizione
con una aliquota nominale  pari  o  superiore  alla  aliquota  minima
d'imposta, o 
b) l'importo complessivo delle imposte  rilevanti  rettificate  della
controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito,  dal
titolare  della  partecipazione  sia  pari  o  superiore  all'importo
corrispondente al  prodotto  tra  la  suddetta  quota  di  reddito  e
l'aliquota minima d'imposta. 
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante  di
una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo e'  ridotto
in misura pari alla quota dello stesso che  e'  attribuibile  al  suo
partecipante a condizione che quest'ultimo sia: 
a) una persona fisica che e' residente ai fini fiscali  nel  medesimo
Paese di localizzazione della controllante capogruppo  e  detenga  in
essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia  pari
o inferiore al 5 per cento; o 
b)  una  entita'  statale,  una  organizzazione  internazionale,  una
organizzazione senza scopo di lucro o un  fondo  pensione,  residente
nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo  e  detenga
in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e  ai  beni  sia
pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del primo periodo, il  Paese
di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto e' costituito e
amministrato. 
3. La  perdita  rilevante  di  una  entita'  trasparente  che  e'  la
controllante capogruppo deve essere  ridotta,  in  un  esercizio,  in
misura pari alla quota  della  stessa  che  e'  attribuibile  al  suo
partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto a
utilizzare la perdita dell'entita' trasparente nel  calcolo  del  suo
reddito imponibile. 
4. Le  imposte  rilevanti  di  una  entita'  trasparente  che  e'  la
controllante capogruppo si riducono  in  misura  corrispondente  alla
riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2. 
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano: 
a) alla  stabile  organizzazione  attraverso  la  quale  una  entita'
trasparente che e' la controllante capogruppo esercita in tutto o  in
parte la propria attivita' commerciale; 
b) alla  stabile  organizzazione  attraverso  la  quale  una  entita'
fiscalmente trasparente esercita in  tutto  o  in  parte  la  propria
attivita' commerciale a condizione che  la  partecipazione  in  detta
entita'  sia  direttamente  detenuta  dalla  controllante  capogruppo
ovvero indirettamente detenuta attraverso una  struttura  fiscalmente
trasparente.