(Testo unico imposte sui redditi-art. 346)
                              ART. 346 
 Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile 
     (articolo 46 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «regime  del  dividendo  deducibile»:  indica  un  regime  fiscale
finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul  reddito
in  capo  ai  proprietari  di  una  entita'  ottenuto  attraverso  la
deduzione degli  utili  a  essi  distribuiti  dalla  base  imponibile
dell'entita'. A tale regime  sono  assimilati  i  regimi  fiscali  di
esenzione delle cooperative; 
b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento a  un'impresa  che
e' soggetta al regime del dividendo deducibile: 
1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che  e'
deducibile  ai  fini  della  determinazione  della  base   imponibile
dell'impresa nel suo Paese di localizzazione; 
2) i ristorni o  distribuzione  di  utili  a  favore  di  soci  delle
cooperative; 
c) «cooperativa»: indica una entita' che  acquista  o  vende  beni  o
servizi  per  conto  dei  suoi  soci  e  che  nel  proprio  Paese  di
localizzazione e' soggetta a un regime fiscale volto a  garantire  la
neutralita' fiscale dei beni o servizi da essa acquistati  o  venduti
per conto dei suoi soci; 
d) «cooperativa  di  consumo»  o  «supply  cooperative»:  indica  una
cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li  rivende  ai
propri soci. 
2. In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo
che e' soggetta a un regime del dividendo deducibile e' ridotto, fino
alla  sua  concorrenza,  in  misura   corrispondente   ai   dividendi
deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al  termine
dell'esercizio di riferimento, a  condizione  che  i  dividendi  sono
assoggettati a imposizione in capo al loro percettore in  un  periodo
d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di
riferimento e: 
a) l'aliquota di imposizione e' pari o superiore all'aliquota  minima
d'imposta; o 
b) l'importo complessivo delle imposte  rilevanti  rettificate  della
controllante capogruppo e delle imposte  dovute  dai  percettori  dei
dividendi deducibili e' pari o superiore al prodotto tra  il  reddito
rilevante  della  controllante  capogruppo  al  lordo  del  dividendo
deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o 
c) il percettore del dividendo sia una persona fisica e il  dividendo
percepito rappresenti una distribuzione di  utili  o  un  ristorno  a
favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo. 
3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai
dividendi distribuiti entro  i  dodici  mesi  successivi  al  termine
dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore e': 
a)  una  persona  fisica   fiscalmente   residente   nel   Paese   di
localizzazione della controllante capogruppo e detiene  in  essa  una
partecipazione il cui  diritto  agli  utili  e  ai  beni  e'  pari  o
inferiore al 5 per cento; o 
b)  residente  nel  Paese  di   localizzazione   della   controllante
capogruppo  ed   e'   una   entita'   statale,   una   organizzazione
internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro  o  un  fondo
pensione diverso da una entita' di servizi pensionistici. Ai fini del
primo periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui  il
soggetto e' costituito e amministrato. 
4. La controllante capogruppo riduce le  imposte  rilevanti,  diverse
dalle imposte rilevanti la cui base imponibile e' stata  ridotta  per
effetto  dei  dividendi  distribuiti,  in  misura  proporzionale   al
rapporto   tra   dividendo   deducibile   distribuito    e    l'utile
dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo. 
5. Se  la  controllante  capogruppo  detiene  una  partecipazione  in
un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile,  direttamente
o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime,
le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano a ogni  impresa
localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo
soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in  cui
il reddito rilevante di  quest'ultima  e'  distribuito  a  favore  di
percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3. 
6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili  o  i  ristorni  a
favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo  deve
considerarsi soggetta a imposta in capo a essi se e nella  misura  in
cui tale distribuzione  o  ristorno  riduce  il  valore  degli  oneri
deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.