ART. 346
Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile
(articolo 46 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «regime del dividendo deducibile»: indica un regime fiscale
finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito
in capo ai proprietari di una entita' ottenuto attraverso la
deduzione degli utili a essi distribuiti dalla base imponibile
dell'entita'. A tale regime sono assimilati i regimi fiscali di
esenzione delle cooperative;
b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento a un'impresa che
e' soggetta al regime del dividendo deducibile:
1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che e'
deducibile ai fini della determinazione della base imponibile
dell'impresa nel suo Paese di localizzazione;
2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di soci delle
cooperative;
c) «cooperativa»: indica una entita' che acquista o vende beni o
servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di
localizzazione e' soggetta a un regime fiscale volto a garantire la
neutralita' fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti
per conto dei suoi soci;
d) «cooperativa di consumo» o «supply cooperative»: indica una
cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai
propri soci.
2. In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo
che e' soggetta a un regime del dividendo deducibile e' ridotto, fino
alla sua concorrenza, in misura corrispondente ai dividendi
deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine
dell'esercizio di riferimento, a condizione che i dividendi sono
assoggettati a imposizione in capo al loro percettore in un periodo
d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di
riferimento e:
a) l'aliquota di imposizione e' pari o superiore all'aliquota minima
d'imposta; o
b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della
controllante capogruppo e delle imposte dovute dai percettori dei
dividendi deducibili e' pari o superiore al prodotto tra il reddito
rilevante della controllante capogruppo al lordo del dividendo
deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o
c) il percettore del dividendo sia una persona fisica e il dividendo
percepito rappresenti una distribuzione di utili o un ristorno a
favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo.
3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai
dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine
dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore e':
a) una persona fisica fiscalmente residente nel Paese di
localizzazione della controllante capogruppo e detiene in essa una
partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni e' pari o
inferiore al 5 per cento; o
b) residente nel Paese di localizzazione della controllante
capogruppo ed e' una entita' statale, una organizzazione
internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo
pensione diverso da una entita' di servizi pensionistici. Ai fini del
primo periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il
soggetto e' costituito e amministrato.
4. La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse
dalle imposte rilevanti la cui base imponibile e' stata ridotta per
effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al
rapporto tra dividendo deducibile distribuito e l'utile
dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo.
5. Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in
un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente
o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime,
le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano a ogni impresa
localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo
soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui
il reddito rilevante di quest'ultima e' distribuito a favore di
percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3.
6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a
favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve
considerarsi soggetta a imposta in capo a essi se e nella misura in
cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri
deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.