ART. 347
Regime di imposizione sull'utile distribuito
(articolo 47 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) l'ammontare della «imposta sulle distribuzioni presunte» indica il
minore tra:
1) l'importo necessario per aumentare l'aliquota d'imposizione
effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 334, comma 2, fino
all'aliquota minima d'imposta in relazione a un Paese in un
esercizio;
2) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le imprese
localizzate nel Paese avessero distribuito, nel corso del suddetto
esercizio, il loro intero utile assoggettato al regime opzionale di
cui al presente articolo.
b) il «conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte»:
indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di
validita' dell'opzione di cui al comma 2 e finalizzato alla
misurazione e al monitoraggio dell'imposta sulle distribuzioni
presunte il cui saldo iniziale, pari a zero, e' aumentato
dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire
dal meno recente dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni
presunte e al termine di ognuno degli esercizi successivi al primo
esercizio di istituzione, il valore del saldo iniziale rispetto a
quell'esercizio precedente e' ridotto fino alla sua concorrenza:
1) in via prioritaria, in misura pari alle imposte pagate
nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o
presunte;
2) successivamente, in misura pari all'importo della perdita netta
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta;
3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta
delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi
del comma 3.
c) il «conto dell'imposta delle perdite riportabili»: indica il conto
istituito ai sensi del comma 3 e funzionante in conformita' alle
regole ivi indicate.
2. L'impresa dichiarante puo' scegliere, per se' stessa o altra
impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito, di
includere l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte,
determinato secondo quanto stabilito al comma 1, nelle imposte
rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui
al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 352, comma 2, ha
validita' per un esercizio e si applica a tutte le imprese, soggette
ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese.
3. Se per ogni esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 2,
l'importo di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e' superiore al
saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte
dopo l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del
medesimo comma, deve essere istituito il conto dell'imposta delle
perdite riportabili il cui valore e' pari a tale eccedenza. Il conto
dell'imposta delle perdite riportabili riduce il valore del conto
annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del comma
1, lettera b), numero 3), e, a sua volta, si riduce in misura pari a
tale utilizzo.
4. Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle
distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto
esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso e' stato
istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettificate
relative al quarto esercizio anteriore. In tal caso, il valore
dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo di imposizione
integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 336, comma 1.
5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle
distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore
delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella misura
in cui riducono il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni
presunte ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1).
6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di
cui al comma 2 cessa di appartenere al gruppo multinazionale o
nazionale o le sue attivita' sono trasferite a un soggetto non
appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese,
i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte
accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di ciascuno di
essi riducono, ai sensi dell'articolo 336, comma 1, il valore, per i
corrispondenti esercizi, delle imposte rilevanti rettificate e
l'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale dovuto
in conseguenza a tale ricalcolo deve essere allocato ai sensi del
comma 7 al fine di determinare l'imposizione integrativa dovuta ai
sensi dell'articolo 334.
7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento al
Paese di localizzazione dell'impresa di cui al comma 6 e' pari
all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di
cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante
della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle
disposizioni del capo III del presente titolo per ciascun esercizio
con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali
dell'imposta sulle distribuzioni presunte e il reddito netto
rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 333, comma 3,
per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei
conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.