(Testo unico imposte sui redditi-art. 347)
                              ART. 347 
            Regime di imposizione sull'utile distribuito 
     (articolo 47 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) l'ammontare della «imposta sulle distribuzioni presunte» indica il
minore tra: 
1)  l'importo  necessario  per  aumentare  l'aliquota   d'imposizione
effettiva, calcolata  ai  sensi  dell'articolo  334,  comma  2,  fino
all'aliquota  minima  d'imposta  in  relazione  a  un  Paese  in   un
esercizio; 
2) l'importo dell'imposta che sarebbe  stata  dovuta  se  le  imprese
localizzate nel Paese avessero distribuito, nel  corso  del  suddetto
esercizio, il loro intero utile assoggettato al regime  opzionale  di
cui al presente articolo. 
b) il «conto  annuale  dell'imposta  sulle  distribuzioni  presunte»:
indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di
validita'  dell'opzione  di  cui  al  comma  2  e  finalizzato   alla
misurazione  e  al  monitoraggio  dell'imposta  sulle   distribuzioni
presunte  il  cui  saldo  iniziale,  pari  a   zero,   e'   aumentato
dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire
dal meno recente dei conti annuali dell'imposta  sulle  distribuzioni
presunte e al termine di ognuno degli esercizi  successivi  al  primo
esercizio di istituzione, il valore del  saldo  iniziale  rispetto  a
quell'esercizio precedente e' ridotto fino alla sua concorrenza: 
1)  in  via  prioritaria,  in  misura  pari   alle   imposte   pagate
nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o
presunte; 
2) successivamente, in misura pari all'importo  della  perdita  netta
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta; 
3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta
delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi
del comma 3. 
c) il «conto dell'imposta delle perdite riportabili»: indica il conto
istituito ai sensi del comma 3  e  funzionante  in  conformita'  alle
regole ivi indicate. 
2. L'impresa dichiarante puo'  scegliere,  per  se'  stessa  o  altra
impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito,  di
includere  l'importo  dell'imposta  sulle   distribuzioni   presunte,
determinato secondo  quanto  stabilito  al  comma  1,  nelle  imposte
rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui
al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 352, comma 2,  ha
validita' per un esercizio e si applica a tutte le imprese,  soggette
ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese. 
3. Se per ogni esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 2,
l'importo di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e'  superiore  al
saldo del conto annuale  dell'imposta  sulle  distribuzioni  presunte
dopo l'applicazione delle disposizioni di cui  alla  lettera  a)  del
medesimo comma, deve essere istituito  il  conto  dell'imposta  delle
perdite riportabili il cui valore e' pari a tale eccedenza. Il  conto
dell'imposta delle perdite riportabili riduce  il  valore  del  conto
annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del  comma
1, lettera b), numero 3), e, a sua volta, si riduce in misura pari  a
tale utilizzo. 
4. Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta  sulle
distribuzioni  presunte,  misurato  all'ultimo  giorno   del   quarto
esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso e'  stato
istituito, riduce  il  valore  delle  imposte  rilevanti  rettificate
relative al quarto  esercizio  anteriore.  In  tal  caso,  il  valore
dell'aliquota d'imposizione  effettiva  e  l'importo  di  imposizione
integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 336, comma 1. 
5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con  riferimento  alle
distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore
delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella  misura
in cui riducono il conto  annuale  dell'imposta  sulle  distribuzioni
presunte ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1). 
6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica  l'opzione  di
cui al comma 2  cessa  di  appartenere  al  gruppo  multinazionale  o
nazionale o le sue  attivita'  sono  trasferite  a  un  soggetto  non
appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese,
i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle  distribuzioni  presunte
accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di  ciascuno  di
essi riducono, ai sensi dell'articolo 336, comma 1, il valore, per  i
corrispondenti  esercizi,  delle  imposte  rilevanti  rettificate   e
l'eventuale importo dell'imposizione integrativa  addizionale  dovuto
in conseguenza a tale ricalcolo deve essere  allocato  ai  sensi  del
comma 7 al fine di determinare l'imposizione  integrativa  dovuta  ai
sensi dell'articolo 334. 
7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta  con  riferimento  al
Paese di localizzazione dell'impresa  di  cui  al  comma  6  e'  pari
all'importo complessivo dell'imposizione integrativa  addizionale  di
cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito  rilevante
della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle
disposizioni del capo III del presente titolo per  ciascun  esercizio
con  riferimento  al  quale  sussiste  un  saldo  dei  conti  annuali
dell'imposta  sulle  distribuzioni  presunte  e  il   reddito   netto
rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 333, comma  3,
per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo  dei
conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.