(Testo unico imposte sui redditi-art. 348)
                              ART. 348 
Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva  e  dell'imposizione
             integrativa per le entita' di investimento 
     (articolo 48 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'aliquota di imposizione  effettiva  di  un'impresa  che  e'  una
entita'  di  investimento,  diversa  da   una   entita'   fiscalmente
trasparente o da un'impresa cui si applica  il  regime  di  cui  agli
articoli 349 e 350, e' calcolata separatamente rispetto  all'aliquota
di imposizione effettiva relativa  al  Paese  in  cui  la  stessa  e'
localizzata. 
2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entita' di  investimento
di cui al comma 1 e'  pari  al  rapporto  tra  le  imposte  rilevanti
rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo  reddito  o  perdita
rilevante  attribuibile  al  gruppo  multinazionale  o  nazionale  di
appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella  ipotesi  in  cui
piu' entita' di investimento di cui al comma 1 sono  localizzate  nel
medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva a  esse  relativa
e' pari al  rapporto  tra  la  somma  delle  loro  imposte  rilevanti
rettificate e la  somma  delle  quote  dei  loro  redditi  o  perdite
rilevanti  attribuibili  al  gruppo  multinazionale  o  nazionale  di
appartenenza. 
3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entita' di investimento  di
cui  al  comma  1  sono  pari  alla  somma  delle  imposte  rilevanti
rettificate  relative  alla   quota   del   suo   reddito   rilevante
attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di  appartenenza  e
delle imposte rilevanti attribuibili all'entita' di  investimento  ai
sensi   dell'articolo   331.   Le   imposte   rilevanti   rettificate
dell'entita' di  investimento  non  includono  le  imposte  rilevanti
relative alla porzione del suo reddito  non  attribuibile  al  gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza. 
4. L'imposizione integrativa di un'entita' di investimento di cui  al
comma 1 e'  pari  all'aliquota  di  imposizione  integrativa  a  essa
relativa moltiplicata per un importo  pari  alla  differenza  tra  la
quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale
o nazionale di appartenenza e la  riduzione  da  attivita'  economica
sostanziale a essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di
un'entita' di investimento e' pari all'importo,  se  positivo,  della
differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione
effettiva di tale entita' di investimento. Qualora nel medesimo Paese
sono  localizzate  piu'  entita'   di   investimento,   l'imposizione
integrativa e' calcolata in base al primo periodo aggregando le quote
del reddito o perdita  rilevante  delle  entita'  d'investimento  ivi
localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di
appartenenza e gli importi delle  riduzioni  da  attivita'  economica
sostanziale a esse riferibili. 
5. Ai fini del presente articolo, la  quota  del  reddito  o  perdita
rilevante di una  entita'  di  investimento  attribuibile  al  gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza e' pari al prodotto tra il
suo reddito o perdita rilevante e la quota  di  attribuzione  di  cui
all'articolo 316 a essa relativo attribuibile alla  sua  controllante
capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni
che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 349 o 350. 
6.  Ai  fini  del  comma  4,  la  riduzione  da  attivita'  economica
sostanziale relativa a una entita' di investimento e' determinata  ai
sensi  dell'articolo  335,  commi  da  1  a  7.  Le  immobilizzazioni
materiali ammissibili e le spese salariali  ammissibili  dell'entita'
di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra  il
suo  reddito  rilevante  attribuibile  al  gruppo  multinazionale   o
nazionale  di  appartenenza  e  il  totale  del   reddito   rilevante
dell'entita' stessa. 
7. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione  alle  entita'  assicurative  d'investimento  di  cui  alla
definizione numero 15) dell'allegato B.