ART. 348
Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione
integrativa per le entita' di investimento
(articolo 48 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che e' una
entita' di investimento, diversa da una entita' fiscalmente
trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli
articoli 349 e 350, e' calcolata separatamente rispetto all'aliquota
di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa e'
localizzata.
2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entita' di investimento
di cui al comma 1 e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti
rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita
rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di
appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui
piu' entita' di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel
medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva a esse relativa
e' pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti
rettificate e la somma delle quote dei loro redditi o perdite
rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di
appartenenza.
3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entita' di investimento di
cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti
rettificate relative alla quota del suo reddito rilevante
attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e
delle imposte rilevanti attribuibili all'entita' di investimento ai
sensi dell'articolo 331. Le imposte rilevanti rettificate
dell'entita' di investimento non includono le imposte rilevanti
relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza.
4. L'imposizione integrativa di un'entita' di investimento di cui al
comma 1 e' pari all'aliquota di imposizione integrativa a essa
relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la
quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale
o nazionale di appartenenza e la riduzione da attivita' economica
sostanziale a essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di
un'entita' di investimento e' pari all'importo, se positivo, della
differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione
effettiva di tale entita' di investimento. Qualora nel medesimo Paese
sono localizzate piu' entita' di investimento, l'imposizione
integrativa e' calcolata in base al primo periodo aggregando le quote
del reddito o perdita rilevante delle entita' d'investimento ivi
localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di
appartenenza e gli importi delle riduzioni da attivita' economica
sostanziale a esse riferibili.
5. Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita
rilevante di una entita' di investimento attribuibile al gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza e' pari al prodotto tra il
suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui
all'articolo 316 a essa relativo attribuibile alla sua controllante
capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni
che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 349 o 350.
6. Ai fini del comma 4, la riduzione da attivita' economica
sostanziale relativa a una entita' di investimento e' determinata ai
sensi dell'articolo 335, commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni
materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entita'
di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il
suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o
nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante
dell'entita' stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla
definizione numero 15) dell'allegato B.