ART. 349
Opzione per trattare un'entita' di investimento come una entita'
fiscalmente trasparente
(articolo 49 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entita' d'investimento o
un'entita' assicurativa di investimento appartenente al gruppo puo'
essere considerata come un'entita' fiscalmente trasparente se
l'impresa proprietaria e' assoggettata a imposizione nel Paese in cui
e' localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a
un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value
delle sue partecipazioni in tale entita' e l'aliquota d'imposta
applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito e' pari o
superiore all'aliquota minima d'imposta.
2. Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in
un'entita' d'investimento o in un'entita' assicurativa di
investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra
entita' d'investimento o un'altra entita' assicurativa di
investimento e' considerata assoggettata a imposizione in base al
criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con
riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entita'
d'investimento o entita' assicurativa di investimento se e'
assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime
analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella
seconda entita' d'investimento o entita' assicurativa di
investimento.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' effettuata ai sensi dell'articolo
352, comma 1. Se l'opzione e' revocata, qualsiasi utile o perdita
derivante dalla dismissione di un'attivita' o di una passivita'
detenuta dall'entita' d'investimento o da un'entita' assicurativa di
investimento si determina sulla base del fair value dell'attivita' o
della passivita' individuato il primo giorno dell'esercizio cui la
revoca si riferisce.