ART. 350
Opzione per il regime della distribuzione imponibile
(articolo 50 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «esercizio di verifica»: identifica il terzo esercizio precedente
l'esercizio di riferimento;
b) «periodo di verifica»: identifica il periodo che inizia con il
primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno
dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione e' detenuta;
c) «distribuzioni presunte»: identifica il reddito di una entita' di
investimento relativo a un esercizio che, sebbene da essa non
effettivamente distribuito, secondo la normativa fiscale nazionale
concorre per quell'esercizio a formare il reddito imponibile della
sua impresa proprietaria.
2. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa proprietaria di
un'entita' d'investimento puo' applicare il regime della
distribuzione imponibile in relazione alla sua partecipazione
nell'entita' d'investimento, a condizione che l'impresa proprietaria
e l'entita' d'investimento siano complessivamente assoggettate a
imposizione sul reddito rispettivamente distribuito e conseguito
dall'entita' d'investimento a un'aliquota d'imposta pari o superiore
all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo non
si applicano alle imprese proprietarie che sono entita'
d'investimento.
3. In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni
e le distribuzioni presunte del reddito rilevante di un'entita'
d'investimento sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa
proprietaria che ha effettivamente percepito la distribuzione o
virtualmente percepito la distribuzione presunta, a condizione che
quest'ultima non sia un'entita' d'investimento. L'importo delle
imposte rilevanti sostenute dall'entita' d'investimento che puo'
essere utilizzato come credito a fronte dell'imposta dovuta
dall'impresa proprietaria a seguito delle distribuzioni e delle
distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entita'
d'investimento e' incluso nel reddito rilevante e nelle imposte
rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria che ha percepito la
distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta.
4. Il reddito o perdita rilevante di un'entita' d'investimento e le
imposte rilevanti rettificate attribuibili a tale reddito per
l'esercizio sono esclusi dal calcolo dell'aliquota d'imposizione
effettiva in conformita' del capo V e dell'articolo 348, a eccezione
dell'importo delle imposte rilevanti di cui al comma 3, secondo
periodo.
5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non
distribuito dell'entita' d'investimento di cui al comma 6, generato
nell'esercizio di verifica, e' considerata reddito rilevante di tale
entita' d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato
come imposizione integrativa di un'impresa a bassa imposizione per
l'esercizio ai fini del capo II del presente titolo.
6. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita'
d'investimento relativo all'esercizio di verifica corrisponde
all'importo del reddito rilevante di tale entita' d'investimento per
tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero:
a) delle imposte rilevanti dell'entita' d'investimento;
b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che non
sono entita' d'investimento intervenute nel periodo di verifica;
c) della perdita rilevante che si e' generata durante il periodo di
verifica;
d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non e' gia' stata
utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito di
tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica.
7. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita'
d'investimento non e' ridotto delle distribuzioni o delle
distribuzioni presunte che hanno gia' ridotto il reddito netto
rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un
precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera
b). Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita'
d'investimento non e' ridotto dell'importo della perdita rilevante
che ha gia' ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di
tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica
in applicazione del comma 6, lettera c).
8. Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta e'
quella considerata tale in base alla legislazione relativa alle
imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa proprietaria e
sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta o indiretta
nell'entita' d'investimento e' trasferita a un'entita' che non
appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed e' pari
alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a
tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata
indipendentemente dalla distribuzione presunta.
9. L'opzione di cui al comma 2 e' effettuata ai sensi dell'articolo
352, comma 1 e ha efficacia per cinque esercizi. In caso di revoca
dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto
rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento per l'esercizio
di verifica, individuato con riferimento all'ultimo giorno
dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della revoca, si
considera reddito rilevante dell'entita' di investimento per
l'esercizio in cui ha efficacia la revoca. L'importo del reddito
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato
imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione per
l'esercizio di efficacia della revoca ai fini del capo II del
presente titolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla
definizione numero 15) dell'allegato B.