(Testo unico imposte sui redditi-art. 350)
                              ART. 350 
        Opzione per il regime della distribuzione imponibile 
     (articolo 50 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «esercizio di verifica»: identifica il terzo esercizio  precedente
l'esercizio di riferimento; 
b) «periodo di verifica»: identifica il periodo  che  inizia  con  il
primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno
dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione e' detenuta; 
c) «distribuzioni presunte»: identifica il reddito di una entita'  di
investimento relativo  a  un  esercizio  che,  sebbene  da  essa  non
effettivamente distribuito, secondo la  normativa  fiscale  nazionale
concorre per quell'esercizio a formare il  reddito  imponibile  della
sua impresa proprietaria. 
2. Su opzione dell'impresa  dichiarante,  l'impresa  proprietaria  di
un'entita'   d'investimento   puo'   applicare   il   regime    della
distribuzione  imponibile  in  relazione  alla   sua   partecipazione
nell'entita' d'investimento, a condizione che l'impresa  proprietaria
e l'entita'  d'investimento  siano  complessivamente  assoggettate  a
imposizione sul  reddito  rispettivamente  distribuito  e  conseguito
dall'entita' d'investimento a un'aliquota d'imposta pari o  superiore
all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo  non
si   applicano   alle   imprese   proprietarie   che   sono   entita'
d'investimento. 
3. In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni
e le distribuzioni  presunte  del  reddito  rilevante  di  un'entita'
d'investimento  sono  incluse  nel  reddito  rilevante   dell'impresa
proprietaria che  ha  effettivamente  percepito  la  distribuzione  o
virtualmente percepito la distribuzione presunta,  a  condizione  che
quest'ultima  non  sia  un'entita'  d'investimento.  L'importo  delle
imposte rilevanti  sostenute  dall'entita'  d'investimento  che  puo'
essere  utilizzato  come  credito  a   fronte   dell'imposta   dovuta
dall'impresa proprietaria  a  seguito  delle  distribuzioni  e  delle
distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entita'
d'investimento e' incluso  nel  reddito  rilevante  e  nelle  imposte
rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria che ha  percepito  la
distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta. 
4. Il reddito o perdita rilevante di un'entita' d'investimento  e  le
imposte  rilevanti  rettificate  attribuibili  a  tale  reddito   per
l'esercizio sono  esclusi  dal  calcolo  dell'aliquota  d'imposizione
effettiva in conformita' del capo V e dell'articolo 348, a  eccezione
dell'importo delle imposte rilevanti  di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo. 
5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non
distribuito dell'entita' d'investimento di cui al comma  6,  generato
nell'esercizio di verifica, e' considerata reddito rilevante di  tale
entita' d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato
come imposizione integrativa di un'impresa a  bassa  imposizione  per
l'esercizio ai fini del capo II del presente titolo. 
6.  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito   di   un'entita'
d'investimento  relativo  all'esercizio   di   verifica   corrisponde
all'importo del reddito rilevante di tale entita' d'investimento  per
tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero: 
a) delle imposte rilevanti dell'entita' d'investimento; 
b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che non
sono entita' d'investimento intervenute nel periodo di verifica; 
c) della perdita rilevante che si e' generata durante il  periodo  di
verifica; 
d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non e' gia' stata
utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito  di
tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica. 
7.  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito   di   un'entita'
d'investimento  non  e'   ridotto   delle   distribuzioni   o   delle
distribuzioni presunte  che  hanno  gia'  ridotto  il  reddito  netto
rilevante non distribuito  di  tale  entita'  d'investimento  per  un
precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera
b).  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito  di   un'entita'
d'investimento non e' ridotto dell'importo  della  perdita  rilevante
che ha gia' ridotto il reddito netto  rilevante  non  distribuito  di
tale entita' d'investimento per un precedente esercizio  di  verifica
in applicazione del comma 6, lettera c). 
8. Ai fini del  presente  articolo,  una  distribuzione  presunta  e'
quella considerata tale  in  base  alla  legislazione  relativa  alle
imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa  proprietaria  e
sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta  o  indiretta
nell'entita'  d'investimento  e'  trasferita  a  un'entita'  che  non
appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed e' pari
alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a
tale  partecipazione  alla  data   del   trasferimento,   determinata
indipendentemente dalla distribuzione presunta. 
9. L'opzione di cui al comma 2 e' effettuata ai  sensi  dell'articolo
352, comma 1 e ha efficacia per cinque esercizi. In  caso  di  revoca
dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria  nel  reddito  netto
rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento per l'esercizio
di  verifica,   individuato   con   riferimento   all'ultimo   giorno
dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della  revoca,  si
considera  reddito  rilevante  dell'entita'   di   investimento   per
l'esercizio in cui ha efficacia  la  revoca.  L'importo  del  reddito
rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato
imposizione  integrativa  dell'impresa  a   bassa   imposizione   per
l'esercizio di efficacia  della  revoca  ai  fini  del  capo  II  del
presente titolo. 
10. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione  alle  entita'  assicurative  d'investimento  di  cui  alla
definizione numero 15) dell'allegato B.